Procedimento disciplinare studentesco: nessun diritto all’assistenza del legale (TAR Piemonte n. 1231 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico dello studente, in assenza di espressa previsione normativa, il diritto di difesa non va esercitato con l’assistenza di un difensore. L’organo procedente che non ammetta il difensore all’audizione non comprime la sfera legittima del diritto di difesa riconosciuto dall’ordinamento al soggetto incolpato, non essendo riscontrabile alcuna lesione di un interesse procedimentale e sostanziale normativamente rilevante. Il procedimento disciplinare non ha natura giurisdizionale ma amministrativa, con la conseguenza che non gli si applicano tutte le garanzie previste per i procedimenti penali. La valutazione sulla gravità dei fatti e sulla scelta della sanzione costituisce espressione di amplissima discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Uno studente di un’Accademia, all’epoca dei fatti Presidente della Consulta degli studenti, contestava al Direttore le modalità delle dimissioni di una studentessa dall’organo consultivo. Nel giardino dell’istituto riferiva poi ad alta voce, alla presenza di testimoni, che sarebbero stati stipulati contratti illegali con i docenti e denunciava imprecisati atti illeciti.

Avviato il procedimento, il Direttore didattico notificava la contestazione di addebito e convocava lo studente per il contraddittorio. Il ricorrente depositava memorie difensive e chiedeva di presentarsi accompagnato dalla Consulta studentesca e da un legale; la richiesta era respinta in assenza di specifica previsione del R.D.L. n. 1071/1935. Lo studente rinunciava allora a presenziare e, constatata l’assenza, il Direttore irrogava l’ammonizione scritta. Respinta l’istanza di autotutela, lo studente impugnava i provvedimenti davanti al TAR, proponendo poi motivi aggiunti contro il Regolamento disciplinare adottato nel febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità sollevate dall’Amministrazione, nonché dalla questione sull’ammissibilità della memoria di replica, perché il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Sul primo motivo, relativo alla mancata assistenza del legale, il TAR osserva che l’art. 16, comma 4, del R.D.L. n. 1071/1935 configura la difesa scritta come alternativa all’audizione, e che allo studente è stata offerta una doppia possibilità: difendersi per iscritto o essere ascoltato, con un termine più ampio di quello di legge. Quanto al difensore, la sua presenza non è prevista dalla norma. L’organo disciplinare può ammettere o meno il legale all’audizione e, se non lo ammette, non lede un interesse procedimentale o sostanziale rilevante. Il procedimento disciplinare ha natura amministrativa, non giurisdizionale, e non richiama tutte le garanzie del processo penale. Né l’art. 41 della Carta di Nizza impone che le modalità di audizione siano prescelte dal sanzionato: garantisce il diritto di essere ascoltati, l’accesso al fascicolo e l’obbligo di motivazione, non il diritto di farsi accompagnare da un’associazione studentesca o da un legale.

Sul secondo e terzo motivo, il Collegio rileva che la contestazione e il provvedimento sanzionatorio descrivono in modo preciso e analitico le condotte, integranti la violazione degli artt. 9 e 11 del codice etico, che impongono di tutelare il buon nome dell’istituto e di tenere comportamenti corretti e rispettosi verso i docenti. I fatti non sono stati mai contestati dal ricorrente, che li ha immediatamente compresi: resta escluso lo sviamento di potere. Quanto alla proporzionalità, l’ammonizione scritta è la più lieve delle sanzioni previste, e la valutazione sulla gravità rientra nell’amplissima discrezionalità amministrativa, insindacabile fuori dai casi di manifesta illogicità o travisamento.

Sul quarto motivo, il diniego di autotutela è legittimamente motivato per relationem, mediante richiamo al provvedimento sanzionatorio ampiamente motivato. Infine, il Collegio esclude la lite temeraria, non essendo provata la mala fede o la colpa grave del ricorrente. Dall’infondatezza del ricorso introduttivo consegue la reiezione dei motivi aggiunti, fondati sull’illegittimità derivata del Regolamento disciplinare. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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