Prescrizione decennale del risarcimento per i medici specializzandi dal 27 ottobre 1999 (Cass. civ. Sez. 3 n. 6296 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie sul compenso dei medici specializzandi, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999. Tale norma, riconoscendo la borsa di studio solo a favore dei beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ha determinato la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emanato ulteriori atti di adempimento alla normativa europea, rendendo il diritto esercitabile. Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato di legittimità è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.. La condanna alle spese non può essere esclusa per asserita incertezza interpretativa quando l’orientamento giurisprudenziale sia ormai stabile.
Il Fatto
Un nutrito gruppo di medici, che avevano frequentato scuole di specializzazione negli anni accademici tra il 1983 e il 1994, convennero in giudizio le amministrazioni competenti per ottenere un’adeguata remunerazione per l’attività svolta o, in subordine, il risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle direttive europee. Il Tribunale rigettò la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute.
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di prime cure, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17619 del 2022. I medici hanno proposto ricorso per cassazione con tre distinti atti, sostenendo che il termine prescrizionale non avrebbe potuto decorrere dalla data indicata dai giudici di merito, in mancanza di una piena attuazione della normativa europea. Nel corso del giudizio, uno dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi dei tre ricorsi, tutti incentrati sulla questione del dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento. I ricorrenti sostenevano che il termine non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999, poiché il diritto non sarebbe stato ancora esercitabile per la mancata piena attuazione delle direttive comunitarie.
La Corte ha preliminarmente ricordato il proprio consolidato orientamento, formatosi a partire dalla sentenza n. 10813 del 2011, secondo cui il diritto dei medici specializzandi, esclusi dal beneficio di cui all’art. 11 della legge n. 370/1999, doveva considerarsi prescritto decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore di tale norma. La disposizione, riconoscendo la borsa di studio solo a favore di coloro che avevano ottenuto sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ha fatto sorgere in tutti gli altri aventi diritto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più adottato ulteriori atti di adempimento.
Tale principio, avallato dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022, è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva, anche in pronunce recenti. I ricorrenti non hanno prospettato di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel corso del decennio. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibili i ricorsi, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., per difetto dei profili di novità della questione, e ha rigettato il ricorso Basciani-Braggion, ritenendo manifestamente infondato anche il motivo relativo alla condanna alle spese, non sussistendo alcuna incertezza interpretativa al momento della decisione di merito.
La Corte ha infine condannato i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., reputando temeraria la riproposizione di questioni da tempo risolte da un orientamento fermissimo. Ha dichiarato estinto il giudizio per il ricorrente rinunciante.
Nota della Redazione
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