Subordinazione accertata dalle modalità effettive della prestazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21970 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, rilevano le modalità effettive di svolgimento della prestazione e non la qualificazione giuridica data dalle parti, potendo il giudice accertare la natura subordinata anche in presenza di contratti di collaborazione formalmente stipulati. La subordinazione si individua per indici sintomatici — collaborazione, continuità della prestazione, inserimento stabile nell’organizzazione aziendale, orario predeterminato, controllo datoriale — da valutare criticamente e complessivamente, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Il fraccionamento fittizio del datore di lavoro in più società consente di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto, con responsabilità solidale per le differenze retributive, quando sussistono unicità di struttura organizzativa, integrazione delle attività e un unico soggetto direttivo. La deduzione della violazione del rito speciale di cui alla legge n. 92 del 2012 presuppone l’indicazione del concreto pregiudizio alle prerogative processuali.
Il Fatto
Un medico aveva agito nei confronti di due società — una s.r.l. e una s.p.a. operanti nel settore diagnostico e riabilitativo — per far accertare la natura subordinata del rapporto, formalmente instaurato dapprima con fatture per prestazioni occasionali e poi con contratti di collaborazione professionale, e per far dichiarare illegittimo il recesso comunicato al 31.12.2015.
Il Tribunale di Benevento aveva deciso in senso sfavorevole al lavoratore; la Corte d’Appello di Napoli, accogliendo l’appello incidentale, aveva accertato il rapporto subordinato sin dal 1.1.1995, dichiarato nullo il recesso, ordinato la reintegrazione con qualifica di aiuto dirigente e condannato le società al risarcimento e alle differenze retributive. Entrambe le società hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i ricorsi, considerando principale quello notificato per primo: la notificazione della prima impugnazione converte ogni ricorso successivo in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta.
Sul rito, il ricorso incidentale che deduce la mancata adozione del rito Fornero è inammissibile: la violazione della disciplina sul rito si deduce solo indicando il concreto pregiudizio alle prerogative processuali, non ravvisabile nella sola astratta deduzione della maggior durata del giudizio, poiché il rito ordinario rappresenta la massima espansione della cognizione.
Sul merito della qualificazione, la Corte conferma che la Corte distrettuale ha valorizzato una pluralità di dati, singolarmente esaminati e complessivamente apprezzati: difformità della utilizzazione rispetto al progetto contrattuale, pieno inserimento nell’organizzazione aziendale senza diversità rispetto agli altri medici, sottoposizione al controllo e coordinamento del direttore sanitario. Il principio, affermato anche per il pubblico impiego, è che rileva l’effettivo inserimento nella organizzazione e l’adibizione a un servizio rientrante nei fini istituzionali, non l’atto formale di nomina né il termine.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la subordinazione si accerta per indici sintomatici da valutare criticamente e complessivamente, con accertamento di fatto insindacabile in cassazione. Sono quindi inammissibili i motivi che, negando il risarcimento ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, trascurano che il giudice di merito ha dichiarato la nullità dei contratti di collaborazione e accertato un rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine, con diritto al risarcimento dalla messa in mora.
Anche il motivo sul preteso unico centro di imputazione è inammissibile: sollecita una diversa valutazione delle risultanze di causa, riservata al giudice del merito; e il motivo fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile per il divieto di deduzione del vizio in caso di doppia conforme. Il motivo sulla statuizione omessa è infine inammissibile per violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., non essendo trascritti gli atti su cui la censura si fonda. Entrambi i ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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