Subordinazione e nomen iuris: rileva il comportamento concreto delle parti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13185 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accertamento della subordinazione, il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto non ha valenza dirimente e non dispensa il giudice dall’indagine sulle concrete modalità attuative della prestazione. La qualificazione convenzionale di un rapporto come autonomo non è opponibile quando l’esecuzione concreta riveli l’inserimento del prestatore nell’organizzazione aziendale, l’assenza di rischio e di autonomia e l’obbligo di eseguire la prestazione secondo direttive generali. L’indisponibilità del tipo negoziale opera sia per il legislatore sia per i contraenti, sicché il rapporto va ricondotto alla sua effettiva natura sostanziale.

Il Fatto

La società ricorrente aveva intrattenuto con il lavoratore un rapporto formalmente qualificato come agenzia, protrattosi dal 1° dicembre 2006 all’ottobre 2014. Il lavoratore ha agito in giudizio per l’accertamento della natura subordinata del rapporto e per il riconoscimento delle mansioni del livello contrattuale rivendicato.

Il Tribunale ha accolto la domanda, accertando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la pronuncia, respingendo il motivo di gravame con cui la società contestava il rilievo attribuito al nomen iuris. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere la sentenza negato rilevanza alla volontà delle parti espressa nel contratto di agenzia. La Corte ha giudicato la censura infondata, richiamando il costante insegnamento secondo cui l’accertamento della subordinazione impone di indagare l’effettivo atteggiarsi del rapporto, senza arrestarsi al nomen iuris.

Il Collegio ha ribadito che finanche al legislatore è precluso qualificare un rapporto in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura, così sottraendolo allo statuto protettivo della subordinazione. Da ciò deriva l’indisponibilità del tipo negoziale, affermata dalla Corte costituzionale, che opera tanto per il legislatore quanto per i contraenti individuali.

Canone primario diviene allora il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c. Esso illumina il significato delle pattuizioni e consente di saggiarne la coerenza con l’attuazione successiva. La qualificazione convenzionale, pur non pretermessa, non è dirimente e non esonera il giudice dal verificare le concrete modalità attuative.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c. La pronuncia di appello si fondava su argomentazioni ulteriori rispetto all’applicazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, richiamata solo ad abundantiam. Il motivo che censura un’argomentazione non costituente ratio decidendi è pertanto inammissibile. Il ricorso è stato respinto, con condanna della società al pagamento delle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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