Maxi sanzione per lavoro irregolare è sostanzialmente penale e si applica la (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13182 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative, il principio di retroattività della lex mitior trova applicazione anche al di fuori della materia penale in senso stretto, ogniqualvolta la sanzione presenti natura sostanzialmente penale. La maxi sanzione per il c.d. lavoro irregolare, per l’elevato importo e per la finalità di deterrenza che esprime, va qualificata come sostanzialmente penale, con conseguente applicazione retroattiva della norma successiva più favorevole. Il principio tempus regit actum, proprio delle sanzioni amministrative ordinarie, non osta a tale esito. La verifica dell’afflittività si conduce anche mediante gli indici elaborati in materia di sanzioni CONSOB, primo fra tutti l’eccedenza della sanzione rispetto al profitto conseguibile dall’autore dell’illecito.

Il Fatto

Un datore di lavoro e una società, in qualità di coobbligata solidale, erano destinatari di un’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la violazione dell’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, convertito in legge, oltre che per infedeli dichiarazioni sul LUL ai sensi dell’art. 39, co. 7, d.l. n. 112/2008. L’importo complessivo contestato ammontava a euro 103.350,00.

Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava l’ordinanza e rideterminava la sanzione per lavoro irregolare in euro 7.200,00, ritenendo applicabile retroattivamente la disciplina più favorevole dell’art. 22 d.lgs. n. 151/2016 in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019. La Corte d’Appello rigettava il gravame dell’Ispettorato, rilevando che questi, in violazione dell’art. 434 c.p.c., non aveva specificato i profili di erroneità del ragionamento del Tribunale sulla natura afflittiva della sanzione.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso dell’Ispettorato, la Corte dà conto dell’unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per violazione degli artt. 1 L. n. 689/1981 e 3, co. 3, d.l. n. 12/2002. Il ricorrente sosteneva l’inapplicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole, invocando il principio tempus regit actum e il precedente Cass. n. 8229/2022.

La Corte dichiara il motivo in parte inammissibile, in parte infondato. Sotto il primo profilo, rileva che il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sull’inosservanza dell’art. 434 c.p.c. da parte dell’appellante, né spiega, anche in sede di legittimità, per quali ragioni la sanzione non avrebbe carattere afflittivo.

Sotto il secondo profilo, il motivo è infondato nel sostenere l’applicazione del tempus regit actum. Il precedente invocato — Cass. ord. n. 8229/2022 — è giudicato inconferente, perché concerne la compatibilità con il principio di legalità di una norma sanzionatoria costruita su un coefficiente di moltiplicazione aggiornabile con atto normativo secondario.

La Corte affronta allora il vero nodo: il regime giuridico dell’illecito amministrativo punito meno gravemente da una legge successiva. Al fine di verificare l’afflittività, richiama gli indici elaborati in materia di sanzioni CONSOB (Cass. ord. n. 20949/2024), primo fra tutti l’eccedenza della sanzione rispetto al profitto in concreto conseguibile dall’autore dell’illecito.

Applicando tale criterio, la Corte rileva che anche la sanzione per lavoro irregolare esprime quella finalità di deterrenza che fonda l’interpretazione in chiave punitiva: gli importi sono elevati e ampiamente superiori al carico retributivo-previdenziale che il datore ha interesse a evitare omettendo la denuncia del rapporto. La sanzione va quindi qualificata come sostanzialmente penale, con applicazione del principio di retroattività della lex mitior. In tal senso la Corte conferma Cass. n. 13071/2024, che ha esteso la portata dei principi convenzionali sulla materia penale — inclusa la retroattività della norma più favorevole — a singole sanzioni amministrative di natura punitiva.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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