La violazione del dovere di segnalazione d’ufficio non rende nulla la sentenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 20935 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti per consentire su di essa l’apertura della discussione (c.d. terza via), non è nulla. Dall’omissione del dovere di indicazione può derivare solo un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se l’errore sia in concreto consumato. Qualora, invece, siano state rilevate d’ufficio questioni di fatto, o miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o di ottenere un’eventuale rimessione in termini.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato, in proprio e nella qualità di titolare di una ditta, al pagamento di una somma rilevante. L’appellante eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. La Corte d’appello di Messina dichiarava improcedibile l’appello, ritenendo invalida la costituzione dell’appellante per la mancata conferma del rilascio della procura alle liti al difensore, questione rilevata d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con i quali si lamentava la violazione dell’art. 115 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., sostenendo che la procura fosse stata depositata nel fascicolo telematico e che la Corte territoriale avesse errato nell’esaminare un documento differente. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili, in quanto la prospettazione del ricorrente era volta a far valere un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, non di ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha chiarito che, nella specie, la questione dell’effettiva presenza della procura non era stata oggetto di discussione tra le parti, essendo il relativo vizio stato rilevato d’ufficio. Il documento che, secondo il ricorrente, conteneva il mandato non era stato esaminato dalla Corte territoriale. Proprio per questo, i presupposti teorici per agire in revocazione risultavano integrati: una svista materiale su un fatto specifico (la presenza di un dato documento agli atti), l’assenza di discussione sulla questione e la mancata valutazione delle risultanze processuali.
Il terzo motivo, riguardante la violazione dell’art. 182 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c., è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte d’appello non aveva infatti valutato la procura contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non potendo quindi configurarsi l’obbligo di concedere il termine per la regolarizzazione.
La Cassazione ha inoltre enunciato il principio per cui la mancata segnalazione alle parti di una questione di puro diritto rilevata d’ufficio non comporta la nullità della sentenza. Da tale omissione può derivare solo un vizio di error in iudicando, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione solo se l’errore sia stato in concreto consumato. Nella specie, la questione rilevante era di puro diritto e atteneva a un profilo della vicenda processuale che il giudice deve conoscere d’ufficio, rendendo applicabile la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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