Successione mortis causa nell’azienda e responsabilità solidale degli eredi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16799 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’azienda mortis causa integra la fattispecie dell’art. 2112 cod. civ., ravvisandosi ogniqualvolta si verifichi la sostituzione della persona del titolare, ferma restando l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’impresa. Gli eredi che subentrano al dante causa nella gestione dell’azienda rispondono pertanto in solido, ai sensi dell’art. 2112, secondo comma, cod. civ., dei debiti che il de cuius aveva verso il lavoratore, senza che operi il limite della quota ereditaria. Il giudicato formatosi sull’accertamento di primo grado non preclude la statuizione di condanna resa in appello quando la relativa domanda sia stata proposta dalla parte vittoriosa con appello incidentale.

Il Fatto

Una lavoratrice agisce nei confronti degli eredi del proprio datore di lavoro per il pagamento delle somme maturate in un rapporto subordinato protrattosi per circa un decennio a orario pieno. Il tribunale adito, accertata la posizione della sola parte convenuta originaria, condanna unicamente quest’ultima e rigetta la domanda verso le altre coeredi.

La sentenza è impugnata sia da uno degli eredi, sia in via incidentale dalla lavoratrice, che chiede la condanna di tutti gli eredi e/o del solo convenuto. La corte territoriale, in parziale riforma, ritiene provata la subordinazione e la sussistenza di una società di fatto tra i coeredi, condannandoli in solido al pagamento della somma liquidata. Le coeredi ricorrono in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, che deduce violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. per l’asserito giudicato formatosi sull’accertamento di inesistenza della società di fatto. Il motivo è infondato: la sentenza di primo grado è stata appellata non solo da uno degli eredi, ma anche in via incidentale dalla lavoratrice, che ha chiesto la condanna degli eredi. Nessun giudicato si era quindi formato, essendo la questione ancora sub iudice.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la corte distrettuale pronunciato condanna verso i singoli, sebbene la domanda fosse rivolta agli eredi. Il motivo è infondato: la corte ha accertato la sussistenza della società di fatto tra i coeredi, esternatasi come ditta eredi, e ha condannato i relativi partecipanti, tutti presenti in giudizio sin dall’introduzione.

Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello accolto la domanda di condanna proposta da uno degli eredi in primo grado limitata all’accertamento. Il motivo è infondato, poiché la condanna è stata disposta in accoglimento della domanda formulata con l’appello incidentale dalla lavoratrice, come risulta dalla stessa sentenza impugnata.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 752 e 754 cod. civ., sostenendo che fino alla morte del de cuius gli eredi risponderebbero pro quota e non in solido. La Corte, in continuità con Cass. n. 28381/05 e Cass. n. 17418/05, afferma che l’art. 2112 cod. civ. si applica anche quando il trasferimento d’azienda avvenga mortis causa, essendo ravvisabile in ogni caso di sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico, anche a mezzo di successione ereditaria. Pertanto tutti gli eredi, subentrati nella gestione dell’azienda, rispondono ex art. 2112, secondo comma, cod. civ. per tutti i debiti del dante causa verso la lavoratrice.

Il ricorso è rigettato, con condanna delle ricorrenti in solido alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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