La solidarietà del committente copre l’indennità sostitutiva del preavviso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23716 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto emolumento che trova origine nell’ordinario svolgimento del rapporto di lavoro e si pone in stretta connessione con la mancata percezione della retribuzione, rientra nell’ambito dei trattamenti retributivi per i quali, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, risponde in via solidale anche il committente. La natura indennitaria dell’emolumento non ne attenua il connotato retributivo, dovendosi la funzione indennitaria leggere in contrapposizione alle ipotesi di ristoro connesse a una illegittima condotta datoriale. La volontà datoriale di porre fine al rapporto di lavoro, ai fini del diritto all’indennità, può essere desunta in via presuntiva da una pluralità di elementi convergenti, non essendo necessaria una formale lettera di licenziamento.
Il Fatto
La vicenda origina da un’ipotesi di cambio appalto: alla cessazione dell’appalto affidato alla società datrice nell’ambito di una commessa conferita dal committente, i dipendenti erano stati assunti dal Consorzio subentrante. La Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha condannato in solido le società e il Consorzio al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso in favore dei lavoratori, ritenendo la cessazione del rapporto ascrivibile esclusivamente alla volontà della datrice di lavoro e non a un mutuo consenso. Il committente propone ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 2118 c.c., delle regole di interpretazione contrattuale e dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte respinge i primi cinque motivi di ricorso. In particolare, i giudici di legittimità ritengono che la Corte territoriale abbia correttamente accertato, sulla base delle emergenze documentali, che la risoluzione del rapporto fosse riferibile alla volontà della società datrice, la quale, pur avendo perso l’appalto, avrebbe potuto impiegare i lavoratori su altri appalti. Il motivo relativo alla mancanza di una formale lettera di licenziamento non inficia l’accertamento, potendo la volontà datoriale essere desunta in via presuntiva da elementi convergenti, il cui valore probatorio non è sindacabile in sede di legittimità. Sono dichiarati inammissibili i motivi fondati sulla dedotta violazione dei canoni ermeneutici, in quanto basati su una mera prospettazione contrappositiva di un diverso approdo interpretativo.
La Corte affronta quindi la questione centrale, che ha giustificato la trattazione in pubblica udienza a causa di un contrasto all’interno della IV Sezione civile: la riconducibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso ai trattamenti retributivi oggetto della garanzia solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Dopo aver ricostruito i due orientamenti, la Cassazione privilegia quello che valorizza la natura retributiva dell’emolumento, evidenziando come il recesso con effetto immediato costituisca esercizio di un diritto potestativo che impone comunque l’obbligo accessorio dell’indennità.
L’esito è coerente con il disegno del legislatore del 2003, volto a garantire una protezione più ampia ai dipendenti dell’appaltatore, sollecitando il committente all’attenta selezione delle imprese. Il connotato retributivo non è attenuato dalla funzione indennitaria, che va distinta dalle ipotesi di ristoro per una condotta datoriale illegittima. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.
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Nota della Redazione
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