Controlli interni degli enti locali non conformi al modello integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 119 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disegnato dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esige che ciascuna componente — regolarità amministrativa e contabile, gestione, strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati e qualità dei servizi — trovi autonoma e concreta attuazione. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva non può fondarsi sulla mera estrazione casuale, ma richiede motivate tecniche di campionamento secondo principi di revisione aziendale. La mancata produzione di report non surrogabili dai documenti dell’ordinario ciclo di bilancio integra non conformità del sistema. L’organo di controllo invita l’ente a riesaminare regolazione, organizzazione e attuazione dei controlli, riservando ai successivi controlli la verifica delle misure consequenziali.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i referti del sindaco di un comune sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023, unitamente alle relazioni dell’organo di revisione e alle risultanze istruttorie. L’esame ha mostrato risposte talvolta anomale o non confermate dalle verifiche successive.
In particolare è emersa la totale assenza di criticità rilevate e di misure correttive nel triennio, un numero di atti sottoposti a controllo di regolarità contabile pari a circa il 5 per cento del totale e la mancata strutturazione del controllo sulla qualità dei servizi. Sollecitata dal magistrato istruttore, l’amministrazione ha replicato che la struttura organizzativa e l’esiguità del personale in servizio non avevano permesso di effettuare i controlli richiesti, non ha preso parte all’adunanza pubblica e non ha depositato memorie.
La Motivazione della Corte
Sul controllo di regolarità amministrativa la Sezione richiama l’articolo 147-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che impone la scelta degli atti con motivate tecniche di campionamento. L’elenco degli atti e la risposta dell’ente non richiamano alcuna tecnica adottata: l’estrazione casuale semplice è metodologicamente inadeguata, come già evidenziato in costante orientamento della stessa Sezione.
Sul controllo di gestione i questionari indicavano come prodotto un report per ciascun anno e risposte affermative sulla trasmissione del referto. Agli atti della Sezione nessun referto risulta pervenuto e l’ente ha ammesso di non aver reperito i report per gli anni 2019-2023. La Sezione invita ad attivare il controllo attuando gli articoli 147, 196 e 197 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alla contabilità analitica per centri di costo.
Sul controllo strategico l’articolo 147-ter prescrive rapporti periodici da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio. Dei rapporti non v’è traccia: l’ente ha trasmesso solo deliberazioni di approvazione del piano della performance, del DUP e di ricognizione dei programmi.
Sul controllo sugli equilibri finanziari l’amministrazione ha allegato la sola deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza produrre alcun rapporto ulteriore rispetto ai documenti dell’ordinario ciclo di bilancio. Sul controllo sugli organismi partecipati l’articolo 147-quater, comma 2, richiede obiettivi gestionali e un idoneo sistema informativo; l’ente ha fatto coincidere l’unico esito con il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che risponde a finalità prevalentemente proprietarie e non surroga il controllo gestionale. Sul controllo sulla qualità dei servizi le note ai questionari ammettono rilevazioni non strutturate tramite contatto diretto con il territorio.
La Sezione rileva quindi la non conformità complessiva del sistema, invita l’ente a riesaminare la propria regolazione e attuazione, riserva ai successivi controlli le valutazioni sulle misure consequenziali, dispone la trasmissione al sindaco, al presidente del consiglio e all’organo di revisione, richiede la deliberazione consiliare di presa d’atto entro sessanta giorni e la trasmissione alla Procura regionale ai sensi dell’articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nota della Redazione
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