Supersocietà di fatto non esclude fallimento in estensione (Cass. civ. Sez. I n. 63 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’abuso della società da parte di uno o più soggetti che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, nell’interesse proprio non esclude di per sé la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra gli stessi e la società abusata. Tale rapporto permane almeno quando vi sia stata un’iniziale affectio tra i partecipi e sia poi subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi, l’esercizio dell’abuso su una delle società, con violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. La sussistenza della supersocietà di fatto non è esclusa dal fatto che le società di capitali siano state programmaticamente volte a farsi carico dei debiti dell’attività comune in misura superiore agli utili ricevuti. Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa, insufficiente ed errata motivazione è inammissibile quando si sostanzi in una mera elencazione di elementi fattuali non confutati in concreto.
Il Fatto
La curatela di una società fallita ha chiesto l’estensione del fallimento a due società di capitali e a tre persone fisiche, quali soci di una supersocietà di fatto. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto dai soggetti destinatari dell’estensione.
I reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione del principio del contraddittorio e del divieto di dichiarazione d’ufficio del fallimento, l’insussistenza della supersocietà di fatto e il difetto di prova dell’insolvenza autonoma del sodalizio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la circostanza per cui la procedura aveva inizialmente indicato un ulteriore presunto socio, poi escluso dal Tribunale per difetto di prova della qualità di socio, non determina alcun mutamento degli elementi identificativi della domanda. Tutti i soggetti poi dichiarati falliti si erano costituiti e avevano esercitato pienamente le proprie prerogative difensive: ne consegue che il fallimento non è stato dichiarato d’ufficio e che il contraddittorio è stato rispettato.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile.
Sul piano sostanziale, i ricorrenti sostenevano che gli elementi valorizzati dal giudice di merito deponessero per l’esistenza di una holding di fatto, non di una supersocietà. La Corte non condivide l’assunto. L’abuso della società abusata, se può costituire indice di una holding, non esclude il rapporto societario di fatto, almeno quando l’affectio iniziale sia seguita dall’esercizio dell’abuso da parte di chi era in condizione di compierlo. La circostanza che i debiti siano stati assunti in misura sproporzionata rispetto agli utili non vale, di per sé, a escludere il sodalizio.
Il terzo motivo è inammissibile. Il giudice d’appello ha ricondotto alla supersocietà i debiti formalmente intestati alla fallita, derivanti da un finanziamento e da un contributo pubblico non restituiti, dalla trasmissione di beni e fondi agli altri soci tramite operazioni negoziali fittizie e dalle imposte non versate. Secondo la Corte, la descrizione di questo meccanismo integra l’accertamento implicito di un autonomo stato di insolvenza del sodalizio occulto.
Nota della Redazione
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