Azione personale di rilascio non si converte in rivendicazione (Cass. civ. Sez. II n. 2190 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione della proprietà del bene, sollevata dal convenuto nei confronti del quale sia stata proposta un’azione personale di rilascio, non trasforma la domanda in azione di rivendicazione e non grava l’attore dell’onere della probatio diabolica. L’attore che eserciti l’azione di restituzione può limitarsi ad allegare l’insussistenza originaria di qualsiasi titolo legittimante l’occupazione del terzo. Spetta al giudice di merito qualificare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale, prescindendo dal tenore meramente letterale degli atti. L’accoglimento di una domanda possessoria non accerta la legittimità del possesso e non è opponibile all’azione restitutoria, salvo che il convenuto deduca un titolo contrattuale o un diritto reale.
Il Fatto
Una cooperativa edilizia conveniva in giudizio, davanti al Tribunale, il fratello di un assegnatario di un alloggio di edilizia economico-popolare, chiedendo l’accertamento dell’occupazione abusiva e la condanna al rilascio dell’immobile e al pagamento dell’indennità di occupazione sine titolo. All’originario assegnatario era stata revocata la qualità di socio per grave e persistente morosità.
Il Tribunale accertava la detenzione senza titolo e ordinava il rilascio. La Corte d’Appello rigettava il gravame, rilevando che la cooperativa aveva esperito un’azione personale di restituzione e che il convenuto non aveva contestato la titolarità del bene in capo all’attrice. Il soccombente ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che la qualificazione dell’azione come personale di rilascio, in assenza di prova di un titolo di detenzione tra la cooperativa e il convenuto, avesse eluso la distinzione tra azione reale di rivendicazione e azione personale, richiamando le Sezioni Unite n. 7305 del 28.03.2014. La Corte respinge il motivo e chiarisce la portata di quella pronuncia.
Le Sezioni Unite avevano affrontato due questioni distinte. Quanto alla prima, le difese di carattere petitorio opposte a un’azione personale di rilascio non ne determinano la trasformazione in azione reale: l’azione originariamente di rilascio non può essere dislocata per iniziativa del convenuto su un piano diverso. Quanto alla seconda, l’azione è di rivendicazione quando il suo fondamento risiede nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, e non in un rapporto obbligatorio inter partes: in tal caso occorre la piena dimostrazione del diritto.
Nel caso concreto, la cooperativa aveva proposto un’azione personale di restituzione nei confronti del soggetto cui aveva consegnato in custodia l’alloggio in qualità di socio e dal quale aveva chiesto la restituzione dopo la revoca della qualità di socio. La contestazione della proprietà da parte del ricorrente non trasforma quell’azione in rivendicazione, che non può dunque essere gravata dell’onere della probatio diabolica.
Sul piano probatorio, la Corte rileva che l’assunto dell’attrice di aver realizzato il fabbricato e consegnato gli alloggi in custodia ai soci assegnatari non risulta contestato dal ricorrente, il quale avrebbe anzi chiesto la regolarizzazione della propria detenzione offrendo il pagamento di oneri e utenze mai sostenuti. Tanto basta a fondare l’azione personale di rilascio.
Quanto alla dedotta errata distribuzione degli oneri di prova, la Corte ribadisce che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, che non è vincolato al tenore letterale degli atti ma deve ricercare l’effettivo contenuto sostanziale della pretesa. Il ricorrente, inoltre, non può opporre all’azione restitutoria la tutela di fatto ottenuta all’esito di un procedimento possessorio: quella pronuncia prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso.
Il Collegio distingue infine la legittimazione ad agire, che attiene alla titolarità del potere di subire il giudizio sul rapporto sostanziale dedotto, dalla titolarità del diritto, che attiene invece al merito e alla fondatezza della domanda. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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