Opposizione a estratto di ruolo: l’interesse ad agire va valutato secondo lo ius superveniens (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12641 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione all’estratto di ruolo, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis del decreto-legge n. 146/2021 e modificato dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 110/2024, è ammessa esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge, ossia quando sia dimostrato il pregiudizio derivante dalla notifica di un ruolo o di una cartella non notificati o invalidamente notificati. Tale disciplina, che specifica e tipizza l’interesse alla tutela immediata, si applica anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, atteso che l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, ha natura “dinamica” e può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione. Ne consegue che la domanda di accertamento negativo del credito previdenziale, fondata sulla prescrizione successiva alla notifica del titolo, è inammissibile in mancanza dei presupposti legali per l’impugnazione diretta del ruolo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato prescritti i crediti contributivi oggetto di un avviso di addebito, la cui iscrizione a ruolo era stata contestata dal contribuente tramite opposizione. Il tribunale aveva invece dichiarato l’opposizione inammissibile per carenza di interesse ad agire, trattandosi di azione di accertamento negativo del credito. Il giudice d’appello aveva ritenuto sussistente l’interesse in ragione della pretesa contributiva confermata dall’INPS in giudizio e, non risultando atti interruttivi dopo la notifica della cartella nel 2011, aveva dichiarato il credito prescritto.
La Motivazione della Corte
L’INPS ha censurato la sentenza deducendo la violazione dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 146/2021, sostenendo l’inapplicabilità dell’opposizione all’estratto di ruolo al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla norma sopravvenuta. La Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha cassato senza rinvio la decisione impugnata.
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che la questione dell’interesse ad agire deve essere esaminata alla stregua delle modifiche normative intervenute, in particolare dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973. Tale disposizione condiziona la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella al ricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizi rigorosamente identificati dalla legge.
Richiamando le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, la Corte ha chiarito che le disposizioni sopravvenute specificano l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificati o invalidamente notificati, tipizzando le ipotesi in cui l’invalida notifica giustifica la tutela giurisdizionale. Tale disciplina incide anche sui giudizi in corso, poiché plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura «dinamica», idonea ad assumere una diversa configurazione fino alla decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta.
La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondate le eventuali questioni di legittimità costituzionale della norma, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 che ha dichiarato inammissibili analoghe questioni. Nel caso di specie, la parte privata, rimasta intimata, non ha prospettato elementi dimostrativi dell’interesse ad agire nei termini indicati dalla legge, neppure con note illustrative in prossimità dell’udienza. La Corte ha pertanto dichiarato l’originaria domanda inammissibile, compensando le spese dell’intero processo in ragione dello ius superveniens e dell’intervento delle Sezioni Unite successivo al deposito del ricorso.
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Nota della Redazione
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