Surroga del mutuo: nessun obbligo di concessione e onere della prova sull’affidamento (ABF Collegio di Bari n. 1494 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di mutuo di surroga non sussiste in capo all’intermediario alcun obbligo di erogare il credito, né l’ABF può sostituirsi all’istituto imponendo la concessione del finanziamento, poiché la valutazione del merito creditizio resta prerogativa dell’erogante. Nell’esercizio dell’attività creditizia l’intermediario è tuttavia tenuto agli obblighi di buona fede e correttezza nella fase delle trattative. La responsabilità precontrattuale presuppone che le trattative abbiano raggiunto uno stadio idoneo a ingenerare il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e che la controparte le interrompa senza giustificato motivo. Il pregiudizio risarcibile è circoscritto all’interesse negativo, non alla differenza tra le condizioni originarie e quelle della surroga mancata.
Il Fatto
Il ricorrente avvia una pratica di surroga del mutuo per circa € 100.000,00, fornisce la documentazione, sostiene la perizia e apre un conto corrente presso la banca. Lamenta che il personale di filiale abbia subordinato verbalmente l’accettazione alla sottoscrizione di polizze salute/vita e che la pratica sia rimasta congelata, senza istruttoria né diniego scritto. Propone più reclami e chiede all’Arbitro di accertare la condotta illegittima, di ordinare la riattivazione e la valutazione formale della pratica, in subordine una motivazione scritta del rifiuto, oltre al risarcimento dei danni.
La banca eccepisce l’inammissibilità della domanda di riattivazione, perché volta a ottenere una condanna a un facere infungibile, e nel merito sostiene di aver raccolto la documentazione e di aver rappresentato le ragioni del diniego, di natura reddituale e commerciale, nel colloquio del 03/07/2025. Nega l’imposizione di polizze, precisando che solo quella incendio è obbligatoria per legge. Offre il rimborso delle spese di ricorso e dei canoni di conto (€ 34,00).
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce l’oggetto della controversia nella mancata concessione del mutuo di surroga e nella prospettata responsabilità precontrattuale. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui non esiste un obbligo di erogazione del credito e l’Arbitro non può imporre la concessione di un finanziamento, ribadendo però il dovere dell’intermediario di rispettare buona fede e correttezza anche nell’attività creditizia.
Sul piano istruttorio, il Collegio esclude valore conclusivo alla dichiarazione del commercialista prodotta dal ricorrente: i limiti del procedimento davanti all’ABF, che non può assumere prove costituende, impongono di lasciare tale accertamento all’autorità giudiziaria ordinaria. Analogo rilievo vale per il documento manoscritto, di autore e data non precisati.
Nel merito, il Collegio ritiene che dalla documentazione e dalle dichiarazioni delle parti non emerga un comportamento idoneo a ingenerare nel ricorrente il legittimo affidamento nella conclusione del contratto. Manca altresì la prova documentale del tentativo di imporre un prodotto assicurativo quale condizione per la surroga.
Quanto al danno, il Collegio richiama il principio per cui il pregiudizio risarcibile da responsabilità precontrattuale è circoscritto all’interesse negativo. La richiesta di € 816,00, pari alla differenza tra la rata del mutuo in essere e quella che si sarebbe avuta con la surroga, configura invece una domanda di interesse positivo e, in ogni caso, è stata introdotta solo in sede di repliche, in violazione del divieto di ampliare la domanda iniziale.
Le ulteriori richieste di accertare la falsità delle dichiarazioni della banca e di trasmettere la decisione alla Banca d’Italia sono dichiarate inammissibili, perché estranee alla competenza dell’Arbitro e formulate per la prima volta nelle repliche. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.