Esercenti spettacoli viaggianti sempre iscritti alla Gestione commercianti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17127 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù dell’art. 18 della legge 18 marzo 1968, n. 337, gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono obbligati a iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, al ricorrere dei requisiti sanciti dall’art. 29, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. L’eventuale classificazione dell’attività nel settore industria è ininfluente, poiché riguarda soltanto i datori di lavoro e la tutela previdenziale dei loro dipendenti, e non la tutela previdenziale dei lavoratori autonomi per l’attività svolta direttamente.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, accogliendo il gravame dell’INPS, aveva rigettato le opposizioni proposte da un esercente avverso altrettanti avvisi di addebito, emessi per contributi dovuti alla Gestione commercianti in relazione all’attività di intrattenimento e divertimento itinerante presso i lunapark (tiro al bersaglio e “rotonda tiri”).
Il giudice territoriale aveva ricondotto l’attività alla produzione di un servizio e non di uno spettacolo, attribuendo rilievo dirimente al profilo sostanziale dell’attività, non già all’aspetto formale del codice di classificazione. L’esercente ricorre per cassazione con tre motivi, incentrati sull’omesso esame di un fatto decisivo e sulla violazione dell’art. 49, comma 1, della legge n. 88/1989, in relazione all’art. 1, comma 202, della legge n. 662/1996, nonché dell’art. 4 della legge n. 337/1968.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione disattende complessivamente le censure, ritenute connesse e infondate alla luce dei principi di diritto di recente enunciati dalle Sezioni semplici con la sentenza n. 27196 del 2025.
Richiamando tale precedente, la Corte ribadisce che la specialità della disciplina racchiusa nella legge n. 337/1968 colloca elettivamente gli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante nella platea dei commercianti. L’evoluzione normativa ha esteso le garanzie senza mutare la regolamentazione pregressa, confermata nella sua perdurante vigenza anche dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179.La regolamentazione in questione assicura la copertura previdenziale di chi esercita attività di spettacolo viaggiante, in coerenza con la legge n. 337/1968, che ne riconosce la funzione sociale. Nessuna delle critiche del ricorrente induce a rimeditare i princìpi richiamati, idonei a sorreggere la decisione impugnata e ad avvalorare l’obbligo contributivo.
Quanto all’asserita valenza confessoria della pregressa iscrizione alla Gestione commercianti, la Corte chiarisce che l’eventuale errore nella richiesta non ha effetto sull’indisponibile obbligo contributivo. Neppure rileva la classificazione dell’attività come industriale, che ha portata generale ma non può incidere sugli obblighi del lavoratore autonomo quando non abbia assunto dipendenti. Il ricorso è integralmente rigettato, con compensazione delle spese per il recente intervento chiarificatore, e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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