Parziale adeguatezza dei controlli interni comunali e misure conseguenziali (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 98 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema dei controlli interni, previsto dall’art. 148 TUEL per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, costituisce uno strumento ricognitivo che integra il quadro informativo a disposizione della Sezione regionale di controllo per la verifica della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. L’accertamento di una parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni, fondato sull’analisi dei questionari compilati dall’Ente, legittima la Corte dei conti ad adottare una deliberazione con la quale si invitano l’ente e il Segretario generale ad attuare misure correttive finalizzate al superamento delle criticità rilevate, con riserva di verifica in occasione dell’esame dei referti successivi. La carenza di personale non costituisce giustificazione idonea all’assenza strutturale di meccanismi di valutazione dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Il Comune di Sciacca ha trasmesso alla Sezione di controllo per la Regione siciliana i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, redatti secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.
Con la precedente deliberazione n. 73/2024/VSGC, la Sezione aveva già accertato la parziale adeguatezza del sistema per il biennio 2020-2021, invitando l’Ente ad adottare iniziative per il superamento delle criticità.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rilevato che il sistema dei controlli interni presenta ancora profili di criticità, riguardanti tipologie di controllo non svolte pienamente in conformità agli artt. 147 e ss. TUEL. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile risulta solo parzialmente adeguato: la percentuale di atti sottoposti a verifica è pari al 5% del totale, con un numero esiguo di irregolarità rilevate, e non sono stati effettuati controlli specifici su uffici o servizi.
Per il controllo di gestione, la Corte ha evidenziato la mancata trasmissione del referto ex art. 198-bis TUEL e l’assenza di un sistema di contabilità economica per centri di costo. La motivazione addotta dall’Ente, ossia la carenza di personale, non è stata ritenuta idonea a giustificare l’assenza strutturale di meccanismi di valutazione dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
In relazione al controllo strategico, è emersa la mancata approvazione del PEG nell’esercizio 2023 e l’assenza di integrazione con il controllo di gestione. Il controllo sugli equilibri finanziari è stato invece ritenuto complessivamente adeguato, così come quello sugli organismi partecipati, pur con l’invito a implementare gli indicatori e a ottenere dati da tutti gli enti partecipati.
La Sezione ha infine accertato la parziale adeguatezza del sistema complessivo, pur riconoscendo un miglioramento rispetto al biennio precedente, e ha invitato l’Ente ad adottare misure correttive specifiche per ciascuna tipologia di controllo, anche tramite l’incremento del personale addetto e l’implementazione dei sistemi informatici per il monitoraggio del PNRR.
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Nota della Redazione
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