Conto giudiziale dell’agente contabile e restituzione degli atti per ricompilazione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 102 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la personalità della responsabilità contabile impone che il conto sia sottoscritto dall’agente contabile intestatario, con la conseguenza che la firma apposta da soggetto diverso ne determina l’irregolarità. Il valore delle partecipazioni va tratto, dall’agente contabile, dai dati del bilancio dell’esercizio di riferimento e non da bilanci di esercizi diversi, secondo il punto 6.1.3. dell’Allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011. Il mancato allineamento tra i dati del conto giudiziale e quelli dei bilanci di riferimento non costituisce irregolarità meramente formale, perché può riflettersi sulle determinazioni in ordine al discarico. La valutazione rimessa al Presidente della Sezione dall’art. 146, comma 2, c.g.c. è mera delibazione del rispetto della scansione procedimentale, non assenso nel merito alla proposta di discarico. Rilevata l’irregolarità, il Collegio ordina la restituzione degli atti al giudice designato per la ricompilazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda un giudizio di conto iscritto al n. 23887 del Registro di Segreteria, avente ad oggetto la gestione di un agente contabile, consegnatario dei titoli azionari di un Comune, per l’esercizio 2018. Il giudice designato aveva concluso, con propria relazione, per il discarico dell’agente contabile.

La Procura Regionale ha espresso avviso contrario ai sensi degli artt. 146, commi 2 e 3, e 147 c.g.c., chiedendo l’iscrizione al ruolo del conto. Due i rilievi: la sottoscrizione del conto da parte del Sindaco in carica anziché dell’agente contabile all’epoca individuato; il disallineamento tra i dati del conto e quelli desumibili dai bilanci delle società partecipate, riferiti a esercizi diversi da quello oggetto della gestione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo di ordine procedurale. La valutazione richiesta al Presidente della Sezione dall’art. 146, comma 2, c.g.c. non si configura come assenso nel merito circa le conclusioni per il discarico, ma come mera delibazione del corretto rispetto della scansione procedimentale scandita dagli artt. 145 e 146 c.g.c. La disciplina vigente non preclude al Presidente di far parte del Collegio, a differenza di quanto previsto per il giudice designato dall’art. 148, comma 2-bis, c.g.c.

Quanto al primo rilievo, le modifiche apportate al conto — correttamente introdotte alla luce delle ordinanze interpretative nn. 21 e 22 dell’8 aprile 2022 della stessa Sezione, secondo il metodo del valore del patrimonio netto — non risultavano sottoscritte dall’agente contabile. Il conto è stato però ricompilato con la firma dell’agente intestatario, donde la dichiarazione di regolarità per questa parte.

Sul secondo rilievo il Collegio svolge preliminari considerazioni sul quadro normativo. Dubita della coerenza dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 — che prevede una subdelega per l’aggiornamento dei principi contabili — con il regime delle fonti e con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Tali profili, tuttavia, non trovano puntuale rilevanza nella specie: il principio applicabile, quello dell’allineamento dei dati del conto giudiziale con il bilancio da cui sono estratti, trova fondamento nell’originaria formulazione del decreto, senza che i decreti ministeriali correttivi vengano in applicazione.

Nel merito, il rilievo è fondato. Ai sensi del punto 6.1.3. dell’Allegato 4/3, il valore delle partecipazioni deve essere tratto dai dati del bilancio dell’esercizio di riferimento e non da bilanci di esercizi diversi. Il mancato allineamento non è irregolarità meramente formale, perché può riflettersi su possibili discordanze, ai fini dell’eventuale pronuncia di discarico ex artt. 146 e 149, comma 2, c.g.c., tra i dati riportati nel conto e quelli desumibili dal bilancio. Dalla documentazione emerge che l’Ente, per la compilazione del Modello 22 relativo all’esercizio 2018, ha assunto a riferimento i bilanci delle società partecipate riferiti agli esercizi 2016 e 2017.

Il Collegio ravvisa pertanto i presupposti per la restituzione degli atti al giudice designato, ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., affinché prosegua l’istruttoria chiedendo all’agente contabile intestatario la ricompilazione del conto secondo i rilievi svolti. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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