Sviamento di contributo PNRR e giurisdizione contabile per rapporto di servizio funzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 132 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione contabile, ai sensi dell’art. 103, secondo comma, Cost., sulla domanda di condanna per danno erariale proposta nei confronti del soggetto privato beneficiario di un finanziamento pubblico e del suo legale rappresentante, quando sia configurabile un rapporto di servizio in senso funzionale. Tale rapporto ricorre quando il privato, ancorché estraneo all’organico della pubblica amministrazione, sia investito, anche in via di fatto o su base contrattuale, del compito di realizzare il programma di interesse pubblico cui il contributo è vincolato; il baricentro della giurisdizione si sposta dalla qualità del soggetto alla natura del danno e agli scopi perseguiti. Il danno erariale sussiste in caso di sviamento delle risorse pubbliche dalla finalità per cui sono state erogate, anche attraverso la mancata realizzazione dell’attività finanziata e la violazione degli obblighi di rendicontazione; gli obblighi di rendicontazione non sono meri formalismo, ma strumento di controllo pubblico sulla destinazione delle somme. Il legale rappresentante della società beneficiaria non può esimersi dai doveri di vigilanza sulla concreta destinazione dei contributi percepiti. Le condotte di false attestazioni e mancata realizzazione del programma sono sorrette dal dolo.
Il Fatto
La Procura regionale per la Lombardia conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione Giurisdizionale la società beneficiaria di un finanziamento agevolato concesso da SIMEST S.p.A., quale gestore del Fondo rotativo n. 394/1981, e il suo legale rappresentante, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale. La società aveva ottenuto un finanziamento per la partecipazione a una fiera internazionale in Kosovo, ma la prima tranche erogata, pari a € 33.000,00, non era stata seguita dalle successive per il mancato adempimento dell’obbligo di rendicontazione delle spese. Avviato il procedimento di revoca, la società non restituiva l’importo percepito.
A seguito dell’istruttoria, l’invito a dedurre notificato ai presunti responsabili restava senza esito; le parti convenute non si costituivano in giudizio. La Procura, all’esito dell’udienza, insisteva per l’accoglimento della domanda e per la dichiarazione di contumacia dei convenuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza della giurisdizione contabile, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla nozione di contabilità pubblica. La linea di demarcazione con il giudice ordinario si fonda sulla compresenza del presupposto oggettivo, il danno a un bene pubblico, e di quello soggettivo, l’imputabilità a un soggetto legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio, ormai inteso in chiave funzionale e non più secondo il criterio dell’appartenenza all’organico.
La Corte ha precisato che il rapporto di servizio può radicarsi anche con una persona giuridica privata che riceva un contributo e con l’amministratore o legale rappresentante che abbia sottoscritto la domanda di finanziamento, essendo sufficiente la compartecipazione alla gestione di risorse pubbliche con vincoli funzionali al perseguimento delle finalità pubbliche. Ha quindi escluso che rilevi la natura giuridica dell’atto di investitura, potendosi trattare anche di un contratto di diritto privato, come avviene nei casi di erogazione di contributi tramite fondi rotativi gestiti da soggetti privati o a controllo pubblico.
Nel merito, il Collegio ha accertato lo sviamento dalle finalità pubbliche del finanziamento: la società non aveva partecipato all’evento fieristico in Kosovo, come ammesso in sede di audizione dal legale rappresentante, e la documentazione prodotta a supporto della rendicontazione era inidonea, comprendendo fatture per spese non ammissibili o prive delle certificazioni richieste. La Corte ha ritenuto le contestazioni della Procura documentalmente provate, valorizzando anche la violazione del criterio di esclusività del conto corrente dedicato. Ha quindi affermato che gli obblighi di rendicontazione non sono meramente formali, essendo funzionali al controllo dell’amministrazione sulla coerenza delle spese con la finalità del contributo.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha riconosciuto il dolo nelle condotte del legale rappresentante, desumendolo dalle false dichiarazioni sulla partecipazione alla fiera, dalla mancata realizzazione dell’attività finanziata e dalla mancata restituzione dell’anticipazione dopo la revoca. La responsabilità del rappresentante legale non è stata esclusa dal fatto che sul conto operassero altri soggetti, essendo il legale rappresentante tenuto a vigilare sulla destinazione dei contributi. Il danno è stato quantificato nell’importo effettivamente erogato e mai restituito, pari a € 33.000,00, oltre rivalutazione e interessi, con condanna in solido della società e del legale rappresentante in favore di SIMEST S.p.A. e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Nota della Redazione
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