Il rinvio a giudizio segna la scoperta del danno nel doloso occultamento (Corte dei Conti Sez. I App. n. 185 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un danno erariale cagionato mediante doloso occultamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, il termine prescrizionale quinquennale non decorre dal momento in cui emergano meri elementi di sospetto, notizie giornalistiche o risultanze investigative ancora in elaborazione. Il dies a quo coincide con il momento in cui il danno diviene effettivamente conoscibile nella sua reale consistenza oggettiva e soggettiva, il che, nelle fattispecie con rilevanza penale caratterizzate da meccanismi fraudolenti, si verifica con il provvedimento di rinvio a giudizio. L’apertura di un fascicolo istruttorio da parte della Procura contabile non prova la compiuta conoscenza del danno, costituendo espressione dell’esigenza di verificarne la sussistenza.

Il Fatto

La Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo conveniva in giudizio l’amministratore unico di due società, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 933.240,00. L’azione traeva origine dall’indebita percezione e dal mancato corretto utilizzo di contributi pubblici erogati nell’ambito dell’avviso “Lavorare in Abruzzo 3”, destinato a incentivare l’occupazione. Secondo l’accusa, i finanziamenti erano stati ottenuti mediante artifici e rappresentazioni non veritiere, senza realizzare gli obiettivi occupazionali. Il convenuto eccepiva la prescrizione dell’azione, e la Sezione territoriale accoglieva l’eccezione, ritenendo che i fatti fossero noti alla Procura e alla Regione sin dal 2016, anno di ampia diffusione stampa e di avvio delle indagini penali. La Procura proponeva appello.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello ha innanzitutto dichiarato la contumacia degli appellati, non costituitisi nel grado, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., ritenendo poi fondato il gravame. I giudici hanno escluso che la conoscenza dei fatti da parte della Procura e della Regione potesse farsi risalire al 2016, anno delle prime notizie di stampa e dell’avvio delle indagini. La vicenda, caratterizzata da artifici e raggiri finalizzati all’indebita percezione di finanziamenti pubblici, con l’occultamento delle effettive modalità di utilizzo delle risorse, integra una tipica ipotesi di doloso occultamento del danno.

In tale fattispecie, ha precisato la Corte, il dies a quo della prescrizione non coincide con l’emersione di meri elementi di sospetto o con notizie giornalistiche, ma con il momento in cui il danno diviene conoscibile nella sua reale consistenza oggettiva e soggettiva. Richiamando il principio per cui il doloso occultamento impedisce il decorso della prescrizione sino all’acquisizione degli elementi necessari alla piena percezione della condotta illecita, la Corte ha condiviso l’orientamento che individua nel rinvio a giudizio il momento in cui il quadro investigativo assume stabilità e completezza, rendendo conoscibili gli elementi costitutivi della responsabilità (da ultimo, C. conti, Sez. I App., sent. n. 105/2026).

Né le notizie di stampa, né l’avvio dell’istruttoria contabile, né le interlocuzioni tra organi investigativi e uffici regionali valgono ad anticipare la decorrenza del termine, attestando solo l’emersione di fatti suscettibili di approfondimento. La stessa apertura del fascicolo istruttorio nel 2016 non costituisce prova della compiuta conoscenza del danno, ma espressione dell’esigenza di verificarne la sussistenza. La Procura non è stata inoltre inerte, avendo avviato il contraddittorio preliminare nei mesi immediatamente successivi alla notizia del rinvio a giudizio.

Nel caso concreto, il rinvio a giudizio fu disposto dal g.u.p. del Tribunale di Sulmona il 27.9.2018, mentre la notifica dell’invito a dedurre risale al 19.1.2023, con il rispetto del termine quinquennale. La sentenza di primo grado, avendo erroneamente individuato il dies a quo in epoca anteriore, è stata riformata. Poiché il giudice di prime cure aveva esaminato solo la questione preliminare della prescrizione, la causa è stata rimessa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199 c.g.c., per l’esame delle questioni di merito assorbite e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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