Indebito pensionistico per errore di digitazione irripetibile (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 32 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito pensionistico, l’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973 si applica anche quando l’eccesso di erogazione derivi da un mero errore di digitazione. La nozione di “provvedimento modificato” comprende il risultato concreto dell’attività amministrativa, ivi inclusa la determinazione dell’importo pensionistico generata mediante software. Ne consegue che, in assenza di dolo dell’interessato, le somme corrisposte in eccesso non sono soggette a recupero, con illegittimità dell’azione di ripetizione dell’INPS.

Il Fatto

Il ricorrente, pensionato, impugna il provvedimento con cui l’INPS – Direzione Provinciale competente dispone il recupero di un indebito pensionistico di 5.904,11 euro lordi (4.154,60 euro netti). Sostiene che le somme gli sono state corrisposte a seguito di riliquidazioni operate dallo stesso ente previdenziale, senza sua responsabilità, e che l’indebito, ove esistente, non è recuperabile perché percepito in buona fede e in assenza di dolo.

In subordine eccepisce la prescrizione del diritto di ripetizione e contesta la trattenuta calcolata sul lordo anziché sul netto. L’INPS si costituisce deducendo l’inapplicabilità dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, perché l’errore di digitazione non integrerebbe la nozione di “provvedimento”, e richiamando l’art. 2033 cod. civ. La questione giunge al Giudice Unico delle pensioni.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove da una precisazione processuale: il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti è di cognizione piena, avente ad oggetto l’accertamento del diritto e della misura del trattamento di quiescenza. Non ha natura impugnatoria, ma è volto alla tutela del diritto sostanziale del ricorrente. Richiama in proposito Corte dei conti, Sez. II App., sent. 23 ottobre 2023, n. 293 e Sez. III App., sent. 29 gennaio 2021, n. 38.

Su questa base l’oggetto del giudizio non è l’annullamento della comunicazione di indebito — atto a carattere vincolato — ma l’accertamento del diritto alla restituzione delle somme trattenute e alla cessazione della trattenuta. Non è contestato che il ricorrente abbia percepito importi superiori al dovuto; è contestata la legittimità dell’azione di recupero.

Nel merito, il giudice richiama il testo dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui, quando in conseguenza di un provvedimento revocato o modificato siano state riscosse rate non dovute, non si fa luogo a recupero, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato. L’assenza di dolo non è contestata dall’INPS.

L’ente eccepisce che l’errore di digitazione non rientrerebbe nella nozione di “provvedimento”. Il giudice respinge questa lettura: il concetto di provvedimento, nell’accezione rilevante, va identificato con il risultato concreto dell’attività amministrativa. Il provvedimento di determinazione del trattamento pensionistico è stato generato mediante software dedicati e il suo contenuto si è sostanziato nella determinazione dell’importo della pensione. Se tale contenuto risulta erroneamente determinato per un errore di digitazione, la successiva modifica della decisione amministrativa va ricondotta alla fattispecie di “provvedimento modificato”.

Pertanto l’applicabilità dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973 è incontrovertibile e il ricorso è accolto. Il recupero delle somme già corrisposte è illegittimo perché espressamente escluso dal dettato normativo. L’INPS è condannato a cessare immediatamente la trattenuta e a restituire integralmente le somme trattenute, con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ciascuna trattenuta. Le spese legali sono liquidate in 1.700,00 euro, oltre accessori, secondo i criteri del D.M. n. 55 del 2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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