Sviamento di risorse pubbliche e responsabilità del beneficiario del finanziamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 26 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che percepisce un finanziamento pubblico assume, in virtù della funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione delle somme erogate, la qualità di compartecipe delle finalità istituzionali dell’ente concedente e risponde dinanzi alla Corte dei conti del danno erariale derivante dallo sviamento delle risorse. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini e la perdita dei requisiti di ammissibilità comportano la revoca totale dell’agevolazione e integrano condotta dolosa, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, senza che occorra accertare la piena consapevolezza del pregiudizio erariale. Il danno è pari all’importo erogato e non restituito.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato la titolare di un’impresa individuale, in proprio e nella qualità di legale rappresentante, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per euro 5.242,11, di cui euro 4.785,18 a titolo di quota capitale ed euro 456,93 per oneri di agevolazione, oltre interessi e rivalutazione.
L’impresa aveva ottenuto un finanziamento pubblico per l’avvio di un’attività commerciale. Non aveva presentato la rendicontazione finale delle spese e aveva cessato l’attività prima della scadenza dei termini del programma. La società finanziaria concedeva, quindi, la revoca totale del beneficio e intimava la restituzione della somma erogata, rimasta insoluta. La convenuta, non costituitasi, deduceva di avere inviato la documentazione delle spese e di avere versato parte delle rate, invocando la garanzia consortile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara la contumacia della convenuta, ritualmente citata, e decide nel merito. Ritiene sussistente il rapporto di servizio: il beneficiario del finanziamento, per il fatto stesso di percepire risorse pubbliche vincolate a una finalità determinata, diviene compartecipe diretto delle attività istituzionali dell’ente erogante secondo il principio della funzionalizzazione pubblica.
Quanto alla condotta, la Corte rileva che l’impresa non ha presentato la rendicontazione finale nei termini, né successivamente, e ha perso i requisiti di ammissibilità per la cessazione dell’attività prima dell’approvazione dei conti. Violando le previsioni del bando, ha frustrato le finalità pubblicistiche perseguite con l’erogazione, integrando un vero e proprio sviamento delle risorse. Il Collegio richiama la giurisprudenza comunitaria in materia di fondi: il beneficiario che violi manifestamente la normativa non può invocare il legittimo affidamento, e costituisce irregolarità ogni omissione che pregiudichi il bilancio pubblico.
La Corte sottolinea che la rendicontazione deve essere coeva alla scadenza del termine, o comunque sufficientemente tempestiva, per consentire i controlli sul posto da parte dell’ente concedente. La documentazione prodotta tardivamente dalla convenuta non vale a comprovare ex tunc il corretto uso dei fondi.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio qualifica la condotta come dolosa, ravvisando un inadempimento volontario e cosciente dell’obbligazione di rendicontazione. La richiesta di un finanziamento a valere sulla fiscalità generale impone al beneficiario un comportamento rigoroso nelle fasi di richiesta, fruizione e rendicontazione, a tutela del principio costituzionale del buon andamento. Non è necessario accertare la piena consapevolezza del danno. Il danno è quantificato nel finanziamento non restituito, per complessivi euro 5.242,11.
Nota della Redazione
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