Controllo concomitante sulle metropolitane milanesi: criticità non gravi e raccomandazioni al Ministero (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 36 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio del controllo concomitante, all’esito dell’istruttoria sulla gestione delle risorse destinate alle metropolitane delle grandi aree urbane, può accertare criticità gestionali che, pur non integrando i presupposti delle conseguenze di cui all’art. 11 della legge n. 15 del 2009 e all’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, giustificano l’adozione di raccomandazioni rivolte all’Amministrazione per assicurare efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. La funzione di controllo concomitante non si esaurisce nella denuncia di gravi irregolarità o di rilevanti ritardi suscettibili di responsabilità dirigenziale, ma comprende l’accertamento di criticità minori, purché idonee a richiedere un percorso auto-correttivo. Il ritardo del Ministero nel riscontrare le richieste di proroga e di rimodulazione dei finanziamenti avanzate dal beneficiario integra una criticità gestionale, non superata dalle interlocuzioni interministeriali in corso.

Il Fatto

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, in composizione integrata con la Sezione di controllo per la Lombardia, ha esaminato lo stato di attuazione degli interventi finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le metropolitane delle grandi aree urbane, con specifico riferimento al Comune di Milano.

L’istruttoria ha riguardato quattro interventi: il prolungamento della linea M1 al quartiere Baggio-Olmi-Valsesia, il prolungamento della M4 da Linate a Segrate, la nuova linea M6 ramo sud e il prolungamento della M3 San Donato-Asta Paullese. Il beneficiario ha rappresentato richieste di proroga dei termini e di rimodulazione delle risorse, alle quali il Ministero non ha dato riscontro. La questione giunge al Collegio per la valutazione delle criticità emerse e delle controdeduzioni ministeriali.

La Motivazione della Corte

La criticità rilevata attiene alla omessa risposta del Ministero alle richieste di proroga e di rimodulazione dei finanziamenti avanzate dal Comune di Milano. La Sezione regionale per la Lombardia, avviata l’istruttoria, ha acquisito le note con cui il beneficiario ha chiesto la proroga dei termini per la conclusione della progettazione al 30 settembre 2026 per la M6 e al 30 giugno 2026 per la M3, oltre alla rimodulazione delle risorse per la M1 e la M4.

Il Ministero, nelle proprie controdeduzioni, ha rappresentato che la tematica delle proroghe deve essere trattata d’intesa con il MEF, essendo il decreto di finanziamento sottoscritto da entrambi i dicasteri. Ha inoltre precisato che sono state avviate interlocuzioni per l’adozione di un nuovo provvedimento di rimodulazione dei termini e che il tema è stato inserito nell’art. 3 del d.l. n. 95 del 2025, istitutivo del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa.

Ad avviso dei magistrati istruttori, la criticità non risulta ancora superata. Pur prendendo atto delle interlocuzioni avviate e della portata della nuova normativa, il Collegio sottolinea che restano inevase le richieste di proroga per le linee M3, M4 e M6 e le richieste di rimodulazione per le linee M1 e M4. Il Collegio osserva che la nuova disciplina richiede comunque l’adozione di decreti attuativi di concerto con il MEF e che, in tale cornice, appare opportuno procedere a valutazioni dedicate a ciascuna opera, per evitare rallentamenti dovuti a una procedura appesantita dalla codecisione.

Il Collegio richiama la propria costante giurisprudenza secondo cui il controllo concomitante può esitare non solo nell’accertamento di gravi irregolarità o di rilevanti ritardi rilevanti ai fini della responsabilità dirigenziale, ma anche nell’accertamento di criticità gestionali non gravi, tali da rendere necessarie raccomandazioni e osservazioni volte a indirizzare l’azione amministrativa verso canoni di efficacia ed efficienza.

Il Collegio accerta pertanto la presenza delle criticità indicate in motivazione, precisando che esse non sono tali da implicare le conseguenze di cui all’art. 11 della legge n. 15 del 2009 e all’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, e raccomanda al Ministero di analizzare e riscontrare tempestivamente le richieste di proroga e di rimodulazione, invitandolo a riferire entro il 30 settembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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