Tardiva partita IVA agricola e sanatoria della domanda di subentro (Cons. Stato n. 10457 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La tardiva acquisizione, da parte del subentrante, della partita IVA agricola richiesta dal Piano Operativo di Misura costituisce irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. n. 159/1998, e non mancanza del requisito di ammissibilità, quando essa intervenga entro il termine per la presentazione delle domande, eventualmente prorogato dalla Regione. L’amministrazione è tenuta a una lettura sostanziale delle prescrizioni del programma, non a un formalismo che sacrifica la ratio del contributo. La declaratoria di inammissibilità della domanda e la disposta revoca del contributo integrano una misura irragionevole e sproporzionata e ledono il legittimo affidamento. L’annullamento del provvedimento conclusivo non si estende automaticamente agli atti endoprocedimentali anteriori, privi di vizi propri.
Il Fatto
Un’azienda agricola aveva aderito nel 1997 al programma di ritiro ventennale dalla produzione previsto dal Reg. CEE n. 2078/1992, poi inquadrato nella Misura 214 del Piano di Sviluppo Rurale regionale. Nel 2013 i proprietari dei terreni li locavano a una società, che si assumeva legittimata al subentro nell’impegno e conferiva mandato a un Centro di Assistenza Agricolo per presentare la relativa domanda e quella di pagamento del premio annuale.
Dalle verifiche emergeva che la società non era titolare di partita IVA abilitante all’attività agricola. Dopo contatti con il CAA, la società acquisiva l’estensione dell’attività agricola il 30 maggio 2013. L’Unione di Comuni, con nota del 14 luglio 2014, non ammetteva la domanda di subentro, negava il pagamento e ordinava la restituzione dell’acconto erogato. Il TAR Emilia-Romagna accoglieva il ricorso e annullava gli atti. Proponevano appello l’Unione e, in via incidentale, la Regione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità fondata sulla revoca della domanda comunicata dal CAA. Il mandato conferito non attribuiva al Centro il potere di rinunciare al beneficio né di abbandonare la difesa giudiziale: il potere di correggere le anomalie delle domande è funzionale al buon esito delle stesse, non al loro abbandono. La revoca è pertanto improduttiva di effetti.
Nel merito, il Consiglio di Stato conferma la lettura del primo giudice. La Regione aveva prorogato al 10 giugno 2013 il termine per la presentazione delle domande: la società avrebbe potuto ritirare la domanda e ripresentarne una completa della partita IVA aperta il 30 maggio. Rispetto a tale evenienza, la situazione concreta non ha prodotto alcun vantaggio né leso la par condicio. Appare quindi irragionevole non considerare la produzione della nuova partita IVA una regolarizzazione ammissibile ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. n. 159/1998.
Le Amministrazioni resistono con un’interpretazione ispirata a un rigido formalismo, che contrasta con la ratio dei contributi, volta a garantire equilibrata distribuzione delle risorse e i risultati perseguiti dall’Unione Europea. La tardiva acquisizione non integra dunque mancanza di requisito, perché la situazione va valutata tenendo conto della proroga del termine.
Ne deriva la legittimità dell’affidamento riposto dalla società sull’accoglimento della domanda; la declaratoria di inammissibilità e la revoca del contributo sono irragionevoli e sproporzionate. Il Collegio stigmatizza inoltre il comportamento dell’Unione: la proroga era stata disposta il 9 maggio 2013, quando il problema della partita IVA era già emerso; spettava all’ente avvertire la società della necessità di ritirare e ripresentare la domanda, con lesione del principio di leale collaborazione.
Il motivo relativo alla condotta successiva al provvedimento è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non svolgendo funzione dirimente. È invece fondato il quinto motivo: il vizio della determinazione dirigenziale non può inficiare gli atti anteriori, privi di vizi propri e non riconducibili alla non corretta applicazione del bando e del D.M. n. 159/1998. L’annullamento resta limitato alla nota del 14 luglio 2014.
Nota della Redazione
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