Prescrizione decennale del danno da tardivo investimento del TFR (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12225 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno subito dal dipendente per il mancato o tardivo investimento in buoni postali fruttiferi delle quote annualmente accantonate del trattamento di fine rapporto ha natura risarcitoria e non indennitaria. Esso origina dall’inadempimento di un obbligo contrattuale gravante sull’ente datore di lavoro e soggiace, pertanto, alla prescrizione ordinaria decennale con decorrenza dalla cessazione del rapporto, non alla prescrizione quinquennale delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro. La diversità di regime prescrizionale discende dalla distinzione tra poste indennitarie, pacificamente corrisposte, e poste risarcitorie, originate dalla violazione di obblighi contrattuali nell’ambito del pubblico impiego.

Il Fatto

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è stato condannato dal Tribunale di Napoli al pagamento, in favore di un dipendente cessato dal servizio, di una somma a titolo di risarcimento del danno per il mancato tempestivo investimento in buoni postali fruttiferi delle quote annualmente accantonate del trattamento di fine rapporto.

Il CNR ha impugnato la decisione davanti alla Corte d’appello di Napoli sostenendo che l’obbligazione risarcitoria dovesse essere assoggettata al medesimo termine quinquennale proprio del regime della buonuscita. La Corte territoriale ha respinto l’impugnazione, qualificando il danno come da inadempimento contrattuale con prescrizione decennale decorrente dalla cessazione del rapporto. Avverso tale pronuncia il CNR ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal lavoratore.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che le parti hanno concordato circa l’applicabilità delle disposizioni del d.P.C.m. 8 giugno 1946, richiamate dalla Corte di merito senza specifica censura. In presenza di un giudicato interno sul punto, non è consentito alla Corte esaminare la compatibilità di tali disposizioni con la nuova disciplina dell’indennità di anzianità fissata dall’art. 13 della legge n. 75 del 1970, richiamando Cass. S.U. n. 28056/2008 e Cass., Sez. L, n. 12101 del 2010.

Nel merito, l’art. 2 del d.P.C.m. 8 giugno 1946 impone al CNR di provvedere al trattamento di quiescenza mediante capitalizzazione finanziaria, aprendo un conto individuale alimentato annualmente mediante versamento di una mensilità da investire, con i relativi interessi, in buoni postali fruttiferi. L’art. 3 dello stesso decreto riconosce al dipendente, alla cessazione del rapporto, il trattamento costituito dall’intero importo accantonato.

Da tale ricognizione normativa discende la configurazione di un obbligo dell’ente, all’interno del contratto di lavoro, di procedere all’acquisto dei buoni postali fruttiferi. In mancanza, o in caso di investimento non puntuale, all’ente è imputabile l’inadempimento secondo le regole della responsabilità contrattuale.

Poiché è rimasto accertato il ritardo nell’investimento e il pregiudizio patrimoniale subito dal dipendente, i giudici di merito hanno correttamente configurato la responsabilità dell’ente. Le censure del CNR sono infondate nella parte in cui deducono l’assimilabilità, sul piano prescrizionale, delle poste risarcitorie alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto.

La Corte ha escluso l’operatività dell’art. 2948 cod. civ. e della prescrizione quinquennale, trattandosi di importi dovuti a titolo di danno da inadempimento. Opera quindi la prescrizione ordinaria decennale, con decorrenza dalla maturazione del credito al t.f.r. e dunque dalla cessazione del rapporto, richiamando Cass. n. 34031 del 2023. La censura confonde le poste indennitarie con quelle risarcitorie, originate dall’inadempimento di obblighi contrattuali nel pubblico impiego.

La Corte ha infine richiamato il principio di correttezza e buona fede, da intendersi in senso oggettivo quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost., la cui violazione può di per sé generare un danno risarcibile, come affermato da Cass. S.U. n. 28056/2008. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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