Nullità della sentenza per motivazione apparente nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 7230 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è apparente — e la pronuncia è nulla per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. — quando, pur essendo materialmente esistente, consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice, così da non consentire alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. La violazione dell’obbligo motivazionale, costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza con rinvio, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1997, avente ad oggetto omessi versamenti di ritenute alla fonte, eccependo la carenza di motivazione, la decadenza e l’intervenuto condono ex art. 15 legge n. 289/2002. Con separato ricorso la società si opponeva altresì alla successiva cartella di pagamento, deducendo il difetto di motivazione e l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo.
La Commissione provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva annullando l’avviso e la cartella per nullità dell’accertamento. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Messina confermava la decisione, sia pure ritenendo infondata la censura sul difetto di motivazione e fondando l’accoglimento sull’efficacia della definizione agevolata ai sensi della legge n. 289/2002. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, con cui l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione. Il vizio si configura — richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 — quando la motivazione manchi del tutto ovvero, pur formalmente esistente, presenti argomentazioni contraddittorie o inidonee a individuare la giustificazione del decisum. In particolare, il difetto ricorre nelle ipotesi di motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, sempre che il vizio emerga direttamente dal testo della sentenza.
La Corte ha precisato che la motivazione apparente integra una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, quale error in procedendo, comporta la nullità della sentenza impugnata. Il giudice non può limitarsi a enunciare il giudizio conclusivo, ma deve descrivere il processo cognitivo attraverso cui è pervenuto alla decisione, assicurando il contenuto dinamico della dichiarazione motivazionale.
Nel caso di specie, la sentenza della C.T.R. è risultata paradigmaticamente affetta da motivazione apparente: il giudice d’appello si era limitato ad affermare che le considerazioni della difesa del contribuente apparivano «condivisibili», giungendo alla conclusione che le somme non fossero più dovute, senza esporre alcuna argomentazione in ordine all’applicabilità dell’art. 15 legge n. 289/2002, pur in presenza della circostanziata contestazione dell’Ufficio riprodotta in ricorso. Tali scarne ed apodittiche affermazioni sono state qualificate come una pseudo motivazione, al di sotto del minimo costituzionale.
Accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti i restanti — concernenti la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 15 e 9-bis della legge n. 289/2002 — la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Messina, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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