Disapplicazione del regolamento comunale TARI e novità delle eccezioni in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 11614 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto dell’imposizione, ex art. 7, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, ancorché esercitabile d’ufficio, presuppone che gli atti stessi siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all’atto impositivo. È quindi preclusa la disapplicazione del regolamento comunale TARI fondata su un’eccezione nuova, prospettata per la prima volta in sede di appello, in quanto integrante una domanda nuova ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992. I motivi di ricorso per cassazione devono investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di merito, essendo inammissibili le questioni nuove sollevate solo in sede di legittimità, salvo che siano rilevabili d’ufficio; il ricorrente ha l’onere di allegare e indicare l’atto del precedente giudizio in cui la questione è stata dedotta.
Il Fatto
Una società proprietaria di un edificio industriale impugnava l’avviso di accertamento per omesso versamento TARI relativo all’anno d’imposta 2017, contestando la legittimità della pretesa in relazione alle superfici di lavorazione e deposito, poiché i rifiuti derivanti dalla lavorazione dell’acciaio non sarebbero stati assimilabili agli urbani e sarebbero stati smaltiti in proprio. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, osservando che la società non aveva provato la natura speciale dei rifiuti e non aveva contestato il regolamento comunale. In appello, la società deduceva l’illegittimità dell’avviso per carenza di motivazione, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla impossibilità di assimilare i rifiuti speciali agli urbani e l’illegittimità del regolamento per mancata indicazione dei requisiti quantitativi e per contrasto con la delibera interministeriale del 27.7.1984. La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello, disapplicando il regolamento comunale nella parte relativa ai criteri quantitativi, ritenuti generici, ed escludendo dalla tassazione gli imballaggi terziari non contemplati nell’allegato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, applicando il principio della ragione più liquida, ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale del Comune, accolto con riferimento alla prima e terza censura. Il potere di disapplicazione degli atti amministrativi, pur potendo essere esercitato d’ufficio, non può riguardare atti non investiti dai motivi di impugnazione dedotti in primo grado. Nel caso di specie, la società aveva originariamente contestato la motivazione dell’avviso e la natura dei rifiuti, mentre solo in appello aveva sollevato la questione dell’illegittimità del regolamento per la genericità dei criteri quantitativi e qualitativi, mutando così la causa petendi. Il giudice di merito, pronunciandosi su tale eccezione nuova, ha violato l’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, che vieta la proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello.
La Corte ha dichiarato assorbite la seconda e la quarta censura del ricorso incidentale, relative rispettivamente alla conformità del regolamento ai parametri quantitativi e alla mancata dimostrazione della produzione di rifiuti di imballaggio terziario. Ha poi esaminato il ricorso principale, rigettandolo. Quanto al primo motivo, relativo all’abrogazione del d.lgs. n. 22/1997 da parte dell’art. 264 d.lgs. n. 152/2006, la Corte ha osservato che i principi del previgente decreto conservano rilevanza sistematica e interpretativa in relazione alla TARI, essendo espressivi di norme di riforma economico-sociale e trasfusi nella disciplina successiva. Il motivo è stato comunque ritenuto generico, non contenendo l’indicazione delle norme violate e il raffronto con la sentenza impugnata, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 23745/2020.
Il secondo motivo, incentrato sulla non assimilabilità dei rifiuti da lavorazione industriale dell’acciaio ai sensi della delibera interministeriale del 27.7.1984, è stato rigettato. La stessa delibera, invocata dal ricorrente, non contiene un’indicazione tassativa dei materiali assimilabili, utilizzando espressioni come “manufatti di ferro e simili” e “a titolo esemplificativo”, sicché l’assimilazione prevista dal regolamento comunale risulta conforme al dettato normativo con riferimento ai limiti qualitativi.
Il terzo e il quinto motivo, concernenti rispettivamente l’applicabilità dell’art. 188, comma 1-bis, d.lgs. n. 152/2006 e la carenza del requisito quantitativo, sono stati dichiarati inammissibili per novità della questione, non risultando le censure formulate al giudice di merito. Il ricorrente ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione e di indicare l’atto processuale in cui ciò è avvenuto. Il quarto motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013 in luogo dell’art. 62 d.lgs. n. 507/1993, è stato rigettato, in quanto le sue conseguenze sono elise dall’accoglimento del ricorso incidentale, che ha eliminato la disapplicazione del regolamento posta a fondamento della pretesa.
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Nota della Redazione
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