Ruoli straordinari e reviviscenza dell’atto impositivo dopo cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 776 del 12.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante da avviso di accertamento non definitivo, prevista dagli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 in caso di fondato pericolo per la riscossione, costituisce misura cautelare a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante. Qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore e il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la cartella hanno l’obbligo di agire in conformità della statuizione, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso dell’eccedenza versata. Tuttavia, se la sentenza di annullamento dell’atto impositivo è successivamente cassata con rinvio, la caducazione delle pronunce di merito determina la reviviscenza dell’atto impositivo che, benché non definitivo, mantiene la propria efficacia di fondamento dell’iscrizione straordinaria. L’istituto esclude l’applicazione dell’esecuzione frazionata in pendenza di giudizio prevista dall’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 9725/2017, aveva respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria e confermato l’annullamento di due cartelle di pagamento emesse a fronte di carichi di ruolo straordinario. Tali carichi si fondavano su avvisi di accertamento che erano stati annullati in sede giudiziale dalla stessa CTR.
I giudici d’appello avevano richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di annullamento giudiziale dei titoli impositivi a monte, l’iscrizione a ruolo straordinario è illegittima anche se l’annullamento è disposto con sentenza non ancora passata in giudicato. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; la società contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 758 del 2017, fatto proprio dai giudici territoriali: la legittimità dell’iscrizione nei ruoli straordinari dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne costituisce il titolo fondante. Ne deriva che, in caso di annullamento giudiziale dell’atto, l’ente impositore deve conformarsi alla statuizione, adottando lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza. Il Collegio conferma tale lettura, già ribadita da numerosi precedenti conformi.
Il ricorso è però accolto per una ragione sopravvenuta e decisiva. La Corte rileva che, con sentenze coeve, ha cassato con rinvio le pronunce della CTR della Campania che avevano annullato gli avvisi di accertamento posti a fondamento dei ruoli straordinari qui impugnati.
La cassazione con rinvio ha comportato la caducazione di tutte le sentenze pronunciate nei relativi giudizi, comprese le pronunce di primo grado di annullamento degli atti impositivi, con conseguente venir meno dell’intero processo e definitività dell’atto.
Ne consegue la reviviscenza degli atti impositivi che, ai sensi dell’art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, benché non definitivi, mantengono la propria efficacia di fondamento dell’iscrizione straordinaria. La Corte evidenzia inoltre che l’iscrizione nei ruoli straordinari è strumento cautelare che esclude l’applicazione dell’esecuzione frazionata in pendenza di giudizio prevista dall’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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