È impugnabile il diniego alla variazione catastale, non è autotutela (Cass. civ. Sez. 5 n. 22144 del 28.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’atto di diniego della variazione catastale, emesso dall’Amministrazione finanziaria a seguito di istanza del contribuente, deve essere qualificato come atto relativo alle operazioni catastali di classamento, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 546/1992, e non come diniego di autotutela. Tale atto è, pertanto, impugnabile dinanzi al giudice tributario, rientrando nell’oggetto della relativa giurisdizione le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Il contribuente mantiene il diritto di modificare, senza limiti temporali, la rendita, la superficie e la classificazione proposta con la procedura DOCFA quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera.
Il Fatto
I contribuenti impugnavano il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva negato la richiesta di variazione catastale di un locale censito come deposito/cantina, insistendo per l’applicazione della riduzione al 25% della superficie, prevista per le superfici accessorie e pertinenziali, ritenendo che la stessa fosse stata erroneamente computata per intero. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, riformando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso, ne aveva dichiarato l’inammissibilità, qualificando l’istanza come richiesta di autotutela e il conseguente diniego come atto meramente confermativo di un precedente provvedimento ormai definitivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura dei contribuenti. Il giudice di appello ha errato nel classificare l’istanza dei contribuenti come una richiesta di autotutela, dovendo invece preferirsi la qualificazione nei termini di una “istanza di variazione della classificazione catastale”. Il diritto del contribuente a modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta con la procedura DOCFA, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera, è riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimità. Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 1 del d.m. n. 701/1994 per la determinazione della rendita definitiva ha natura ordinatoria e non perentoria.
La Suprema Corte ha precisato che la normativa, all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, annovera nell’oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l’attribuzione della rendita. Non vi è ragione di escludere dall’ambito degli “atti relativi alle operazioni catastali”, impugnabili ex art. 19, comma 1, lett. f), il diniego, anche tacito, opposto a una istanza di variazione catastale.
Il diniego dell’Amministrazione finanziaria, pertanto, costituisce un atto riguardante un’operazione di classamento catastale. Gli atti catastali sono tra quelli assoggettati alla più ampia “libertà di forma”, non avendo il legislatore tipizzato l’atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso.
La Corte ha infine cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché valuti anche l’eventuale estensione del giudicato invocato dai ricorrenti con riferimento ad una precedente pronuncia sui medesimi immobili in materia di TARI.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.