Il cessionario non è legittimato al rimborso IVA diretto all’erario (Cass. civ. Sez. 5 n. 6656 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cessionario che assume indebitamente assolta l’IVA in rivalsa non è legittimato a richiederne il rimborso direttamente all’Erario, salvo che l’imposta si rifletta sulla liquidazione finale, determinando un’eccedenza rimborsabile. La rivalsa opera sul piano civilistico tra cedente e cessionario ed è tendenzialmente estranea alla struttura del tributo: soltanto il cedente o prestatore che abbia effettuato un versamento superiore al dovuto può pretendere il rimborso dall’Amministrazione finanziaria. Il destinatario della prestazione può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del prestatore, mentre il rimborso diretto da parte del fisco è ammesso solo in caso di impossibilità o eccessiva difficoltà di recupero, come nel fallimento o nella prolungata insolvenza del venditore. Gli oneri generali del sistema elettrico, in quanto corrispettivo contrattuale, rientrano nella base imponibile IVA.
Il Fatto
La società contribuente presentava istanza di rimborso dell’IVA versata per gli anni 2017-2019 in relazione alla somministrazione di energia elettrica, sostenendo che la fornitrice aveva erroneamente incluso nella base imponibile anche gli oneri generali di sistema di cui all’art. 39 del d.l. n. 83/2012, trattandosi di oneri a carico dei clienti finali.
Avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, la società proponeva ricorso, accolto in primo grado e confermato in appello. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione con due motivi, contestando la legittimazione della contribuente al rimborso diretto e la fondatezza della pretesa alla luce della natura degli oneri.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo, dando continuità al principio per cui il cessionario non è legittimato a chiedere al fisco il rimborso dell’IVA di rivalsa asseritamente indebita, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui l’imposta si rifletta sulla liquidazione finale. Nel caso di specie non ricorre tale evenienza, trattandosi di istanza di rimborso seguita da silenzio rifiuto.
La Suprema Corte richiama la tradizionale ricostruzione dei tre rapporti autonomi derivanti da un’operazione imponibile: tra Amministrazione e cedente per il pagamento; tra cedente e cessionario per la rivalsa; tra Amministrazione e cessionario per la detrazione. Rapporto che, pur collegati, non interferiscono tra loro, sicché il fruitore della prestazione può ottenere il rimborso solo esperendo l’azione di ripetizione nei confronti del cedente.
Il diritto alla ripetizione è ancorato al carattere indebito del versamento alle autorità tributarie da parte del soggetto passivo. L’indebita applicazione della rivalsa non legittima il cessionario al rimborso verso l’Erario, essendo la rivalsa estranea alla struttura del tributo: l’emittente resta il collettore dell’IVA per conto dell’erario, con la sola riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento.
La Corte distingue tra diritto alla ripetizione del cedente e diritto alla detrazione del cessionario in sede di liquidazione finale, escludendo che l’indirizzo richiamato dal controricorrente contraddica la ricostruzione. Il rapporto diretto con il fisco emerge solo quando venga in contestazione la detrazione dell’IVA esposta in dichiarazione. La sentenza è cassata senza rinvio, con dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso, restando assorbito il motivo sulla natura degli oneri di sistema.
Nota della Redazione
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