Sospensioni Covid e feriale si cumulano nel termine d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 17524 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, si cumula alla sospensione feriale di cui alla legge n. 742/1969 e non la sostituisce. Il principio opera anche quando il termine finale di impugnazione cada nel periodo feriale, poiché in tal caso resterebbero frustrate le esigenze sanitarie e di protezione poste a fondamento del blocco dei termini, con pregiudizio del diritto di difesa della parte legittimata a impugnare. Ne consegue che il decorso del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. e art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, sospeso dal 9 marzo al 31 maggio 2020, riprende da tale ultima data e slitta ulteriormente per effetto della sospensione feriale.
Il Fatto
Una società fallita riceveva la notifica di una cartella di pagamento emessa all’esito di un controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, avente ad oggetto la dichiarazione IVA di un’annualità precedente. La liquidazione faceva emergere un credito IVA proveniente da un’annualità per la quale la dichiarazione risultava omessa; dopo la comunicazione di irregolarità, non essendo intervenuto il pagamento, l’Ufficio iscriveva a ruolo imposta, sanzione e interessi.
La curatela impugnava la cartella davanti alla CTP di Treviso, che accoglieva il ricorso ritenendo erronea la procedura, perché non preceduta dalla notifica di un avviso di rettifica. L’Ufficio proponeva appello alla CTR del Veneto, che lo dichiarava inammissibile per tardività. Da qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione degli artt. 327 cod. proc. civ., 38, comma 3, e 51 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 83 d.l. n. 18/2020 e dell’art. 36 d.l. n. 23/2020, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La CTR aveva ritenuto che, essendo la sentenza di primo grado depositata il 12 dicembre 2019, il termine lungo per appellare scadesse il 12 giugno 2020, senza applicazione della sospensione emergenziale.
La Corte ritiene che la censura colga nel segno. Il decorso del termine lungo, ancorché in astratto suscettibile di spirare il 12 giugno 2020, è stato sospeso per effetto della normativa anti-Covid dal 9 marzo al 31 maggio 2020, ricominciando a decorrere da tale data. Il termine di slittamento cade così al 14 agosto 2020 che, ricadendo nel perimetro della sospensione feriale, implica l’ulteriore scivolamento dell’impugnazione al 15 settembre 2020.
Il passaggio centrale è il rapporto tra i due regimi sospensivi: la sospensione emergenziale si cumula a quella feriale, senza soppiantarla. In caso contrario, in ipotesi di termine finale ricadente nel periodo feriale, finirebbero per essere frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento del blocco dei termini processuali, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti legittimate all’impugnazione.
La Corte richiama sul punto Cass. n. 2095 del 2023, resa in tema di ricorso per cassazione ma con argomentazioni immediatamente estendibili al ricorso in appello. Il ricorso è pertanto accolto: la sentenza è cassata e la causa rinviata, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall'impugnazione
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso