TARI, riduzione per stagionalità solo con denuncia al Comune (Cass. civ. Sez. V n. 20402 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della TARI, la causa di esclusione dell’obbligo tributario è integrata solo dalle condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, che non coincidono con la mancata utilizzazione dipendente da scelte soggettive dell’utente né con il mancato utilizzo di fatto. Ove la struttura alberghiera sia assistita da licenza annuale, non basta la denuncia di chiusura per alcuni mesi: occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità dei locali, poiché il contribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale. La stagionalità dell’attività non è deducibile in sede processuale se non preceduta dalla denuncia al Comune prescritta dall’art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993.
Il Fatto
Una società titolare di un fabbricato alberghiero con stabilimento balneare ha impugnato un avviso di accertamento per la TARI relativa a un determinato anno, per un importo di alcune migliaia di euro. La contribuente sosteneva la natura stagionale dell’attività e chiedeva la riduzione del tributo per i mesi di chiusura al pubblico, depositando le denunce di inizio e cessazione dell’occupazione.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, escludendo la stagionalità in presenza di licenza annuale e non risultando provata l’oggettiva inutilizzabilità dei locali per il periodo invernale. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione del d.lgs. n. 507/1993 e il vizio di motivazione, contestando il calcolo della superficie imponibile operato dall’ufficio tecnico comunale sulla base di grafici planimetrici già utilizzati in anni precedenti con esiti diversi. La Corte lo ha dichiarato inammissibile e comunque infondato: il mezzo tende a una revisione del merito sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, con assoluta indeterminatezza del parametro normativo invocato.
Richiamando l’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. e l’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la Corte ribadisce che il ricorrente deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. Nel merito, rileva che l’art. 73 del d.lgs. n. 507/1993 configura la prima fase dell’accertamento come dialogo tra ente e contribuente, con consolidamento dei dati tramite planimetrie e documenti; nella specie la superficie era stata rideterminata proprio in base ai grafici trasmessi dalla stessa contribuente.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti infondati. La Corte afferma che la causa di esclusione del tributo richiede l’obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, non essendo sufficiente la mancata utilizzazione legata a scelte soggettive. Se la struttura è dotata di licenza annuale, la sola denuncia di chiusura non basta, perché il contribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale.
La Corte aggiunge che la stagionalità non è deducibile in giudizio se non preceduta dalla denuncia al Comune ex art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993. Il richiamo al regolamento comunale IUC per commisurare il tributo ai giorni di effettiva occupazione resta quindi privo di pregio, mancando la denuncia richiesta per le utenze non domestiche non stabilmente attive, cioè per periodi inferiori a 183 giorni nell’anno, ex art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 158/1999. La sentenza impugnata ha dunque correttamente escluso rilevanza alle denunce di inizio e cessazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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