La richiesta di tariffa decurtata ex art. 42 (Cons. Stato n. 4621 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di accesso alla tariffa base decurtata del 10%, prevista dall’art. 42, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2011, determina per legge acquiescenza alla violazione contestata dal GSE e rinuncia all’azione, con conseguente estinzione del giudizio pendente avverso il provvedimento di decadenza dagli incentivi. L’effetto è sottratto alla disponibilità delle parti, perché direttamente ricollegato dalla norma alla domanda di decurtazione, e non è neutralizzato dalla dichiarata permanenza dell’interesse. La definizione del giudizio non condiziona l’esito del nuovo procedimento amministrativo, di cui la decadenza già disposta costituisce mero presupposto, e non integra l’ipotesi eccezionale che consente il rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. La domanda risarcitoria formulata in modo del tutto generico non è meritevole di accoglimento.

Il Fatto

La società appellante impugna la sentenza con cui il TAR Lazio ha respinto il ricorso avverso i provvedimenti del GSE recanti la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti del d.m. 5 maggio 2011 e la richiesta di restituzione degli incentivi percepiti. La vicenda riguarda un impianto fotovoltaico realizzato in base a una DIA poi trasferita all’appellante ed entrato in esercizio nel 2011.

Dopo la sospensione cautelare degli incentivi, dovuta alla pendenza di un procedimento penale a carico dei precedenti amministratori, il Gestore ha riscontrato la non conformità dei moduli ai requisiti dell’allegato 1 del Quarto Conto Energia e ha adottato il provvedimento conclusivo del 2016. Il giudice di primo cure ha respinto i quattro motivi, ritenendo il provvedimento atto plurimotivato. In appello la società ha chiesto anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio respinge l’istanza di rinvio dell’udienza. La presentazione della richiesta di riconoscimento della tariffa decurtata, consentita dalla legge in caso di provvedimento di decadenza sub iudice, non integra un’ipotesi eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. La Sezione richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, 3 marzo 2025, n. 1779 e, in termini, sez. II, 24 dicembre 2024, n. 10339 e n. 10341/2024: la definizione del giudizio non condiziona l’esito del nuovo procedimento, di cui la decadenza già disposta costituisce mero presupposto.

Nel merito, il giudizio è dichiarato estinto. È pacifico che la società ha avanzato istanza ai sensi dell’art. 42, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2011 per ottenere la tariffa base decurtata del 10% in luogo di quella annullata. Il Collegio ricostruisce la novella dell’art. 13-bis del d.l. n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, che ha ridotto la decurtazione dal 20% al 10% e ha esteso l’effetto ai procedimenti definiti con provvedimenti di decadenza oggetto di giudizi pendenti.

La norma stabilisce che la richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE e a rinuncia all’azione. Si tratta di un effetto che la legge stessa ricollega alla domanda di decurtazione e che, per tale ragione, è sottratto alla disponibilità delle parti. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, 4 marzo 2025, n. 1844 e le decisioni n. 10388, 10387, 10385 e 10367 del 24 dicembre 2024, nonché n. 699 del 22 gennaio 2024.

Non può quindi rilevare la precisazione del difensore, all’udienza, circa la permanenza dell’interesse. Ne consegue che nemmeno la domanda risarcitoria può essere esaminata, oltre che per l’effetto estintivo, per la sua formulazione del tutto generica. Le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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