Conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato: l’effettivo svolgimento del rapporto prevale nella delibazione cautelare (TAR Liguria n. 263 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella delibazione della domanda cautelare, il giudice amministrativo, nel bilanciamento tra l’interesse pubblico al controllo dei flussi migratori e l’interesse del cittadino straniero alla conversione del permesso di soggiorno, può ritenere prevalente l’interesse del privato a non subire provvedimenti espulsivi quando risulti documentata la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e l’effettivo svolgimento del rapporto, comprovato dalla corresponsione della retribuzione. L’accoglimento della domanda cautelare comporta la sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego, consentendo allo straniero di continuare a svolgere l’attività lavorativa sul territorio nazionale sino alla trattazione del merito.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Liguria il provvedimento con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di La Spezia aveva respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato. Il diniego, emesso e notificato il 13 aprile 2026, esponeva l’interessato al rischio di un provvedimento espulsivo. Nel ricorso veniva contestata la legittimità del diniego, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia ex art. 55 c.p.a. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza della propria giurisdizione e competenza, ritenendole sussistenti. Nel merito della delibazione cautelare, il collegio ha preso in esame la documentazione prodotta dal ricorrente, volta a dimostrare la fondatezza della pretesa sostanziale. In particolare, è stata valorizzata la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato con efficacia fino al 31 agosto 2026, nonché la prova dell’effettivo svolgimento del rapporto attraverso il deposito delle buste paga e delle distinte dei bonifici relativi alla corresponsione della retribuzione.
Su tali basi, il giudice ha ritenuto che, allo stato degli atti, il bilanciamento tra i contrapposti interessi faccia prevalere quello del cittadino straniero a non subire provvedimenti espulsivi, consentendogli di svolgere l’attività lavorativa sul territorio nazionale. L’accoglimento della domanda cautelare è stato pertanto disposto, con conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. La trattazione di merito del ricorso è stata fissata per l’udienza pubblica del 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate, e la Segreteria è stata autorizzata all’oscuramento delle generalità della parte interessata.
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Nota della Redazione
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