Soccorso istruttorio processuale per carenze documentali nella domanda di partecipazione (TAR Sardegna n. 934 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le carenze documentali della domanda di partecipazione, non attinenti al contenuto dell’offerta tecnica o economica, sono superabili tramite il soccorso istruttorio, anche in sede processuale. La verifica giudiziale circa l’esistenza di requisiti preesistenti non viola la par condicio tra i concorrenti, poiché mira a riparare un’omissione che la stazione appaltante avrebbe dovuto sanare attivando il procedimento. La mancata asseverazione del bilancio, ove proveniente dal medesimo professionista che lo ha formato, costituisce una mera irregolarità formale. L’Amministrazione conserva, inoltre, il potere discrezionale di introdurre nella lex specialis criteri selettivi ulteriori rispetto a quelli regolamentari, purché funzionali alla promozione sportiva.
Il Fatto
Una società sportiva dilettantistica, comodataria dal 1992 di un complesso sportivo comunale, impugnava gli atti della procedura selettiva per l’affidamento in concessione dell’impianto. Il Comune aveva deliberato il recesso dal comodato e l’avvio di una gara, conclusa con l’aggiudicazione in favore di un’altra associazione sportiva.
La ricorrente, classificatasi seconda, contestava l’ammissione dell’aggiudicataria per presunte carenze documentali, la valutazione delle offerte e la legittimità stessa della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso, esaminando le plurime censure prospettate dalla ricorrente.
In primo luogo, quanto alla dedotta mancata produzione dello statuto aggiornato e della delibera assembleare di nomina del legale rappresentante, il Collegio ha osservato che la controinteressata risultava regolarmente iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) alla data di aggiudicazione. La nomina del presidente era stata successivamente documentata in giudizio con delibera assembleare del 2022, ancora efficace. Tali carenze, insieme alla mancata asseverazione del bilancio, sono state qualificate come mere irregolarità documentali.
Sul punto, il TAR ha richiamato il principio del soccorso istruttorio processuale, affermando che il giudice può verificare ciò che l’amministrazione avrebbe dovuto accertare in sede procedimentale, senza compromettere la par condicio. La dichiarazione integrativa del professionista, poi acquisita, non è assimilabile alla carenza di un elemento essenziale dell’offerta. L’asseverazione del bilancio è stata qualificata come adempimento formale, riguardando dati già autonomamente valutabili.
Quanto alle censure sul punteggio attribuito al piano economico-finanziario, il Collegio ha evidenziato che la mancanza dello stato patrimoniale non comportava l’inammissibilità, essendo stati indicati gli aspetti patrimoniali della gestione. La contestazione sull’offerta tecnica è risultata infondata in fatto, trattandosi di un mero refuso nella indicazione della tipologia contrattuale del custode, correttamente specificata in altra parte del documento.
Infine, il Tribunale ha respinto la censura sulla illegittimità dell’avviso per contrasto con il Regolamento comunale. L’art. 13 del Regolamento prescrive la valutazione dell’equilibrio economico-finanziario, profilo rispettato. La norma non vieta però l’introduzione di criteri selettivi ulteriori, come il numero di tesserati o di campionati disputati, espressione della discrezionalità amministrativa nella scelta del gestore più idoneo a promuovere l’attività sportiva. Nessun obbligo sussisteva, infine, di predisporre la convenzione prima della gara.
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Nota della Redazione
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