Ripristinata la giurisdizione tributaria limitata al credito fiscale e la decorrenza del termine dalla decadenza della rateizzazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14256 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione del giudice tributario, in caso di cartella di pagamento riferita a crediti di diversa natura, resta limitata alle sole controversie di natura fiscale, atteso che nessuna disposizione consente di derogare alle regole sulla giurisdizione, il cui difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per ragioni di economia processuale. A seguito dell’abrogazione dell’art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973, la tutela del contribuente contro l’azione esecutiva del Fisco è assicurata esclusivamente dal termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, non essendo l’iscrizione a ruolo soggetta a decadenza. Il termine per la notifica della cartella, emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 dopo la decadenza dalla rateizzazione del debito, decorre dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, non dalla data della dichiarazione rilevante ai fini impositivi.
Il Fatto
La contribuente impugnava una cartella di pagamento, dell’importo di euro 21.317,11, emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il periodo d’imposta 2008, eccependo la mancata notifica dell’atto propedeutico, l’insussistenza del credito, la tardiva iscrizione a ruolo e il difetto di motivazione. La C.t.p. di Roma annullava la cartella per tardività dell’iscrizione a ruolo e mancanza dell’atto propedeutico, previo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Agenzia delle entrate con riferimento al credito verso l’Inps. La C.t.r. del Lazio confermava la sentenza di primo grado sia sulla giurisdizione sia nel merito. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con il quale l’Agenzia deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente ai crediti di natura non fiscale. Il motivo è ritenuto fondato. Si rileva che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti crediti di natura non tributaria, come quelli vantati dall’ente previdenziale. I giudici di merito avevano errato nell’estendere la giurisdizione anche ai crediti Inps, facendo leva sulla prevalenza del credito fiscale.
Quanto alla dedotta tardiva iscrizione a ruolo, la Corte osserva che il secondo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c. per presunta pronuncia su domanda non proposta) è infondato, poiché la C.t.r. si era chiaramente pronunciata sulla tardiva iscrizione a ruolo, e non sulla notifica della cartella, come eccepito dalla contribuente.
Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 15-ter e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, è invece accolto. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: l’originario termine per l’iscrizione a ruolo, legato all’art. 17 citato, è stato abrogato dall’art. 1, comma 5-ter, lett. a), del d.l. n. 106 del 2005, che ha contestualmente introdotto, con il comma 5-bis, un termine decadenziale per la notifica della cartella, sulla scorta della sollecitazione della Corte costituzionale n. 280 del 2005. Ne consegue che l’iscrizione a ruolo non è più soggetta a un termine di decadenza, laddove la tutela del contribuente è affidata unicamente al termine per la notifica della cartella.
La C.t.r. ha quindi errato nell’annullare la cartella per una presunta tardiva iscrizione a ruolo. Infine, la Suprema Corte chiarisce che, in caso di decadenza dalla rateizzazione del debito, il termine per la notifica della cartella decorre dalla data di scadenza della rata non pagata e non dalla dichiarazione originaria, in linea con il principio espresso da Cass. n. 24766/2025.
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Nota della Redazione
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