Revocazione errata: riesame delle valutazioni vale come nuovo giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 11348 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui agli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti, ovvero l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Non rientra in tale nozione la pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, né il vizio di interpretazione della domanda giudiziale. L’errore revocatorio deve inoltre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare con propria indagine di fatto, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità.
Il Fatto
Una società contribuente, già costituita in forma di società in nome collettivo e trasformata nel 2004, riceveva nel dicembre 2006 un avviso di accertamento ai fini IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2003. L’ufficio rideterminava il reddito complessivo ex art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 54 d.P.R. n. 633/1972, accertando un maggior reddito fondato sulla ritenuta inattendibilità delle scritture contabili.
Sulla base dell’art. 5 del TUIR, venivano rettificate anche le dichiarazioni dei soci per il reddito di partecipazione. I cinque ricorsi proposti dinanzi alla C.t.p. venivano accolti; la C.t.r., all’esito degli appelli dell’ufficio, li rigettava. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 17806/2018, rigettava i ricorsi dei contribuenti. Avverso tale ordinanza i contribuenti proponevano ricorso per revocazione per errore di fatto, lamentando che la Corte avesse ritenuto fondata la tesi dell’ufficio su un verbale della Guardia di Finanza di segno opposto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo, rubricato come errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non integra la fattispecie: ciò che i ricorrenti evocano è un documento interno al procedimento impositivo, privo di autonomia rispetto alla decisione assunta.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 13417 del 2023, che hanno puntualizzato come l’errore di fatto consista in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, mentre i vizi relativi all’interpretazione della domanda non vi rientrano. Sul punto richiama anche Cass. n. 6505 del 2018. In tema di revocazione delle sentenze di cassazione, la configurabilità dell’errore presuppone che la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o ad affermare: resta esclusa la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione, come chiarito da Cass. n. 10040 del 2022.
La Corte ribadisce poi che l’errore di fatto deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità e avere carattere autonomo. Ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio va fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. sez. 1, ord. n. 26643 del 2018).
Nel caso concreto, il convincimento della Corte non investe il verbale della Guardia di Finanza, ma la condivisione del ragionamento della C.t.r. Il ricorso per revocazione, se mai, andava proposto contro la sentenza di appello che per prima aveva fatto propria la tesi dell’ufficio. La Corte, con l’ordinanza n. 17806/2018, aveva esaminato a sufficienza la legittimità degli avvisi: il contribuente, nonostante l’invito notificato nel 2006, non aveva addotto alcuna prova contraria, e il ricorso all’accertamento induttivo è legittimo anche in presenza di scritture formalmente corrette qualora la contabilità risulti complessivamente inattendibile.
Nota della Redazione
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