Costi da reato indeducibili anche se azione penale successiva alla dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 15259 del 08.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, l’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012, integra ius superveniens astrattamente più favorevole al contribuente e, quindi, avente efficacia retroattiva. Esso non ammette in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. La norma esprime una correlazione funzionale, e non temporale, tra i costi e il compimento del delitto, senza prevedere alcun requisito temporale che faccia dipendere la deducibilità dalle modalità e dai tempi dell’esercizio dell’azione penale. L’indeducibilità opera, pertanto, anche quando l’azione penale sia stata esercitata dopo la presentazione della dichiarazione nella quale i costi sono stati dedotti.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2016, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione i costi e le spese riferiti a un’attività di giochi e scommesse. Il contribuente, titolare di ditta individuale, aveva svolto tale attività per conto di allibratori esteri privi della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed era stato sottoposto a procedimento penale.

La Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo ammissibile la deduzione in quanto, al momento della dichiarazione, l’azione penale non era ancora stata esercitata. Aveva dato rilievo al tenore letterale della norma, che subordina l’indeducibilità all’avvenuto esercizio dell’azione penale. L’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’ambito applicativo dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012. La disposizione vieta di dedurre i costi dei beni direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale, prevedendo il rimborso delle maggiori imposte in caso di sentenza definitiva di assoluzione.

Il Collegio osserva che la norma esprime una correlazione funzionale e non temporale tra i costi e il compimento del delitto. L’esercizio dell’azione penale è condizione di applicabilità, ma non è previsto alcun requisito temporale che leghi la deducibilità alle modalità e ai tempi di tale esercizio. Il richiamo è alla pronuncia Cass., 01/04/2021, n. 9077, secondo cui l’esercizio dell’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio è sufficiente a escludere la deducibilità.

Il percorso argomentativo della Corte muove dall’esigenza di garantire che il controllo fiscale operi su presupposti qualificati dal vaglio preventivo dell’autorità giudiziaria. Tale vaglio può intervenire anche dopo la deduzione dei costi indicati in dichiarazione, senza che ciò incida sull’applicabilità della norma.

La soluzione accolta dal giudice di seconde cure determinerebbe, ad avviso della Corte, un evidente profilo di criticità con il principio di uguaglianza e con quello di ragionevolezza. Finirebbe per trattare in modo differenziato fatti identici — il collegamento dei costi con attività di rilievo penale — sulla base di un dato casuale, costituito dai tempi e dalle modalità dell’azione penale.

Il ricorso è pertanto fondato. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. dist. di Salerno, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *