Interpretazione accordo aziendale e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17205 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli accordi aziendali è riservata al giudice di merito, in ragione della loro efficacia limitata, diversa da quella dei contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta della Corte di cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Essa non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma occorre la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso cui il giudice se ne è discostato. Il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa e più favorevole lettura della clausola a quella accolta dal giudice di merito è inammissibile.

Il Fatto

Un dipendente di una società di trasporto pubblico, assunto nel 1990 come operatore di esercizio e collocato in distacco sindacale dal 2000, agiva in giudizio per ottenere l’avanzamento di carriera mediante attribuzione della superiore qualifica di coordinatore di esercizio, parametro 2010.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava la pronuncia, ritenendo che la permanenza nella carica di dirigente sindacale e l’anzianità di servizio maturata rendessero meritevole la doppia progressione, sia in applicazione dell’accordo sindacale aziendale del 1998 sia di quello del 2008. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nonché degli artt. 1362 e ss. cod. civ., in relazione agli accordi sindacali aziendali, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Sosteneva che il passaggio dall’accordo del 1998 a quello del 2008 avesse modificato radicalmente la disciplina e che per la posizione del lavoratore dovesse trovare applicazione il solo accordo del 2008, che prevedeva un unico avanzamento.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’interpretazione dell’accordo aziendale è riservata al giudice di merito in ragione della sua efficacia limitata, diversa da quella dei contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta della Corte. Tale interpretazione non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o violazione di canoni ermeneutici (Cass. n. 2625/2010; Cass. n. 2742/2010; Cass. n. 3459/2010).

Ha poi precisato che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è attività riservata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizi di motivazione, qualora risulti contraria a logica o incongrua. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici non basta l’astratto riferimento alle regole legali, ma è necessaria la specificazione dei canoni concretamente violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso cui il giudice se ne è discostato. Non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, né la migliore in astratto (Cass. n. 19044/2010; Cass. n. 15604/2007; Cass. n. 4178/2007).

Nel caso concreto, le censure prospettavano una diversa e più favorevole interpretazione della clausola degli accordi del 1998 e del 2008, senza individuare le modalità con cui la Corte di merito si era discostata dalle regole legali di interpretazione e senza evidenziare specifiche implausibilità o illogicità della motivazione. I giudici di seconde cure avevano dato atto delle ragioni logiche e giuridico-letterali per le quali la permanenza nella carica e l’anzianità maturata meritavano la doppia progressione. Si tratta di un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, incensurabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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