Tassa rifiuti e immobile “fantasma”: la non contestazione in primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 21247 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa sui rifiuti, la locuzione “immobile fantasma” designa un’unità immobiliare materialmente esistente ma non accatastata. Tale condizione non esclude il prelievo, qualora l’immobile sia effettivamente utilizzato dal proprietario o detentore o comunque suscettibile di utilizzazione, sussistendo in tal caso il presupposto impositivo ex artt. 62, comma 1, e 63, comma 1, d.lgs. n. 507/1993. La mancata indicazione dei dati catastali nell’avviso di accertamento non rende l’atto immotivato, purché il bene sia individuato mediante ubicazione, destinazione e consistenza. La contestazione dell’esistenza in rerum natura del bene, non sollevata con il ricorso originario e dedotta solo in appello, costituisce motivo nuovo, inammissibile.
Il Fatto
Una contribuente, titolare di un’impresa individuale operante nel commercio all’ingrosso di ferramenta, impugnava un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti riferito a un deposito sito nel medesimo Comune ove aveva sede l’attività.
La Commissione tributaria provinciale e, in grado di appello, la Commissione regionale rigettavano le doglianze. La contribuente ricorreva per cassazione deducendo quattro motivi, tra cui la violazione dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, la genericità dell’atto per mancata indicazione dei dati catastali e l’errata distribuzione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione giuridica dell’“immobile fantasma”: si tratta di un’unità materialmente esistente ma non accatastata. Tale condizione non impedisce il recupero del prelievo, perché il presupposto impositivo risiede nella proprietà, nel possesso o nella detenzione del bene, non nell’iscrizione catastale.
Quanto all’impresa individuale, la Corte ribadisce che a essa non può riconoscersi soggettività autonoma, né sostanziale né processuale, diversa da quella dell’imprenditore. Correttamente, dunque, la pretesa era stata riferita anche alla persona fisica (così, tra le tante, Sez. V n. 12757 del 2007 e Sez. V n. 28888 del 2008).
Sul primo motivo, la Corte esclude che il semplice riferimento all’immobile fantasma equivalga ad allegare l’inesistenza del bene o a negarne il possesso. Ne deriva la conferma della statuizione regionale: la contestazione dell’esistenza del deposito e della sua riconducibilità alla contribuente, sollevata solo in appello, è motivo nuovo inammissibile.
Respinti congiuntamente il secondo e il terzo motivo, la Corte rileva che l’avviso di accertamento individuava il bene tramite ubicazione, destinazione e consistenza, elementi idonei a identificarlo anche in assenza di dati catastali, peraltro inesistenti. Quanto alla prova del presupposto, la Commissione l’aveva acquisita in base al principio di non contestazione, avendo la contribuente omesso nel ricorso originario ogni rilievo sulla realtà fisica e sulla detenzione dell’unità.
Il quarto motivo resta assorbito: la motivazione aggiuntiva del giudice regionale, di carattere ipotetico, non incide sull’autonoma ratio decidendi fondata sulla non contestazione e sull’inammissibilità della nuova deduzione in appello. Il ricorso è rigettato, con condanna al versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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