Furto in abitazione negli uffici commerciali e diniego di rinnovazione in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35352 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del furto in abitazione di cui all’art. 624 bis cod. pen., si desume da tre elementi indefettibili: l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne; una durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, non meramente occasionale; la non accessibilità del luogo da parte di terzi senza il consenso del titolare. Ne deriva che anche gli uffici commerciali non aperti al pubblico possono essere qualificati come privata dimora quando in essi si eserciti l’attività professionale al riparo da intrusioni esterne. Il diniego di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, nelle sentenze confermative di condanna, si sottrae al sindacato di legittimità quando la motivazione si fonda su elementi sufficienti a una compiuta valutazione sulla responsabilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in ordine ad alcuni capi, ha assolto uno degli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha rideterminato le pene per entrambi, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l’erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo relativo al furto in abitazione ex art. 624 bis cod. pen. e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale richiesta in appello. Hanno inoltre depositato memoria sulla sussistenza degli estremi del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo attinente alla configurabilità del furto in abitazione, rilevando che esso è stato già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici. La riconduzione del fatto all’ipotesi dell’art. 624 bis cod. pen. è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la nozione di privata dimora si delinea sulla base di tre elementi indefettibili: l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata — riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro — in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne; una durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, caratterizzata da una certa stabilità e non da mera occasionalità; la non accessibilità del luogo da parte di terzi senza il consenso del titolare. Sul punto sono citate le Sezioni Unite n. 31345 del 23.03.2017, nonché Sez. V n. 34474 del 21.06.2018, Sez. V n. 35677 del 10.06.2022 e Sez. IV n. 37795 del 21.09.2021.
Nel caso di specie la Corte di merito ha considerato gli uffici commerciali ove si è consumato il furto alla stregua di privata dimora, poiché ivi si esercitava l’attività professionale della persona offesa al riparo da intrusioni esterne. Gli uffici non erano aperti al pubblico, vi erano presenti abbigliamento, effetti personali e bagni privati ed erano ubicati in stretta adiacenza alle abitazioni familiari. Si tratta di affermazioni di merito pertinenti, non illogiche e conformi ai principi, che si sottraggono al sindacato di legittimità.
Quanto al diniego di rinnovazione istruttoria relativo alla richiesta di audizione di un teste avanzata dal pubblico ministero, la Corte osserva che, trattandosi di sentenza confermativa della sentenza di condanna di primo grado, secondo il pacifico orientamento di legittimità il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità. Sono richiamate Sez. VI n. 2972 del 04.12.2020 e Sez. VI n. 30774 del 16.07.2013.
Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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