Tempo di lavoro e attività prodromiche al login nella sede aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14848 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003 attribuisce rilievo alternativo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro. È pertanto orario di lavoro l’arco temporale trascorso all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie alle mansioni, ove il datore di lavoro non provi che il lavoratore sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. Il tempo necessario per raggiungere la postazione dopo la timbratura e per le operazioni di log on e log off è retribuibile quando il suo svolgimento risulti necessario, obbligatorio ed eterodiretto, secondo un accertamento di fatto insindacabile in cassazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello principale di alcuni lavoratori e riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato il loro diritto, a far data dall’1.4.2017, alla retribuzione di cinque minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro, dalla timbratura del cartellino al tornello fino al completamento della procedura di log on, e di ulteriori cinque minuti dal completamento della procedura di log off fino alla timbratura in uscita. La società è stata condannata a corrispondere differenze retributive di importo contenuto in favore di ciascun lavoratore.

La Corte territoriale ha invece respinto l’appello incidentale della società, relativo al riconoscimento del lavoro serale nella fascia 20,00-22,00. Contro la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003, sostenendo che il tempo di percorrenza dall’ingresso alla postazione non fosse qualificabile come orario retribuibile e che la Corte d’appello avesse invertito l’onere probatorio.

La Corte lo ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Sotto il primo profilo, il motivo viola il principio di specificità del ricorso per cassazione, accorpando promiscuamente censure di fatto e di diritto, processuali e sostanziali. Sotto il secondo, esso attinge accertamenti di fatto e valutazioni delle prove non deferibili al giudice di legittimità.

Nel merito, la sentenza impugnata non presenta alcuna violazione di legge. La Corte d’appello si è adeguata all’interpretazione consolidata della normativa sull’orario di lavoro e ha applicato il principio secondo cui il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla prestazione siano necessarie e obbligatorie. In tal senso rilevano, tra le altre, Cass. n. 27008/2023, in tema di computabilità del tempo di spostamento funzionale alla prestazione, Cass. n. 13466 del 29.05.2017 e le ordinanze n. 27799/2017 e n. 12935/2018.

Il primo motivo, per il profilo esaminato, è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto necessaria, obbligatoria ed eterodiretta l’attività preliminare e finale, sulla base di circostanze di fatto incontestate: è la datrice di lavoro a decidere come strutturare la sede, dove collocare le postazioni, il percorso da effettuare e il tipo di computer, determinando anche i tempi e imponendo che i dipendenti siano già alla postazione inizializzata all’inizio del turno. Rileva inoltre che fino al marzo 2013 lo stesso tempo è sempre stato retribuito dalla società.

Il secondo motivo, incentrato sull’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., è inammissibile perché sindaca il merito dell’accertamento dei fatti, è privo di autosufficienza e non rispetta gli oneri degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ.; la Corte d’appello ha operato una valutazione di fatto sul quantum, senza applicare la regola dell’onere probatorio, risultando irrilevante ogni variabilità in più del tempo impiegato.

Il terzo motivo, sul lavoro serale, è pure inammissibile: non tiene conto della ratio della sentenza e si scontra con il doppio conforme che preclude, ex art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., la contestazione di omessa valutazione di fatti decisivi. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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