Tentata truffa telefonica competente il giudice del luogo della vittima (Cass. pen. Sez. I n. 29751 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tentata truffa commessa mediante comunicazione a distanza, la competenza per territorio si radica, ai sensi dell’art. 8, comma 4, cod. proc. pen., nel luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto. La condotta ingannevole realizzata per telefono ha natura recettizia: essa persegue il suo risultato induttivo solo in quanto la falsa rappresentazione giunga a conoscenza del raggirato. Ne consegue che rileva il luogo in cui la vittima ha ricevuto la telefonata, e non il luogo da cui la chiamata è partita né quello in cui è stato disposto l’ordine di bonifico, quand’anche successivamente revocato.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per il delitto di tentata truffa, trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. Il fatto contestato all’imputato riguarda una truffa tentata mediante telefonata alla persona offesa, indotta in errore attraverso la falsa rappresentazione di un debito e della sussistenza dei titoli per procedere al pignoramento. A seguito del raggiro, la vittima aveva disposto un bonifico in favore dell’imputato, revocandolo immediatamente dopo essersi accorta dell’inganno.
Il Tribunale di Padova, con sentenza dell’11 ottobre 2022, aveva a sua volta declinato la competenza, ritenendo non individuabile con certezza il luogo di consumazione della condotta e applicando il criterio sussidiario della residenza dell’imputato. Si è così determinato un conflitto di competenza tra i due giudici.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto l’ammissibilità del conflitto, ravvisando una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto formalmente manifestato da due giudici di conoscere del medesimo procedimento.
Sul merito, la Corte osserva che la truffa si è arrestata allo stadio del tentativo, non avendo l’imputato mai conseguito il profitto per la revoca immediata della disposizione patrimoniale. Trova quindi applicazione il criterio dell’art. 8, comma 4, cod. proc. pen., che individua la competenza nel luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto. Nel caso concreto, tale luogo è quello in cui la vittima ha ricevuto la telefonata sulla propria utenza fissa, presso la propria abitazione in Padova.
La Corte chiarisce che la condotta ingannevole realizzata per telefono persegue il suo risultato induttivo solo in quanto ricevuta. Richiama, in motivazione, Sez. 2, n. 39151 del 11/10/2011, secondo cui, nel caso di comunicazione a distanza, l’azione criminosa ha natura recettizia, nel senso che acquista rilievo penale solo quando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato, perché solo in quel momento è astrattamente possibile l’induzione in errore.
Più in generale, la Corte applica i principi elaborati in tema di competenza territoriale con riferimento alla fattispecie dell’art. 642 cod. pen., secondo cui la dichiarazione ingannevole è destinata a produrre effetto solo nel momento in cui giunge a conoscenza del titolare del diritto patrimoniale che si intende ledere. Sono richiamate Sez. 2, n. 27136 del 18/05/2023 e Sez. 2, n. 25967 del 16/07/2020. Il falso è atto unilaterale necessariamente recettizio, e l’anticipazione della punibilità non può prescindere dalla verifica dell’idoneità della condotta a mettere in pericolo il bene protetto.
Alla luce di tali principi, la Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Padova, disponendo la trasmissione degli atti.
Nota della Redazione
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