Evasione dagli arresti domiciliari: offensività e dolo nell’allontanamento volontario (Cass. pen. Sez. VI n. 29752 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 385 cod. pen., l’allontanamento volontario dal luogo di esecuzione della misura cautelare, anche quando il soggetto abbia preventivamente comunicato alla polizia giudiziaria l’intenzione di allontanarsi e il percorso che avrebbe seguito. La fattispecie tutela non solo l’autorità delle decisioni giudiziarie, ma anche l’efficace presidio delle esigenze cautelari, per le cui finalità è indispensabile che l’autorità incaricata dei controlli possa conoscere in modo immediato, e senza margini di aleatorietà, il luogo in cui si trova la persona sottoposta a cautela. Il mero avviso preventivo non elide l’offensività della condotta, poiché non consente di sapere ex ante se il percorso comunicato sarà effettivamente seguito. Il reato è a dolo generico e richiede soltanto la consapevolezza dell’esistenza di un provvedimento custodiale valido ed efficace, cui si associa la volontarietà dell’allontanamento, restando irrilevanti i motivi della condotta.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo ha ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di evasione, riconoscendo l’attenuante del quarto comma dell’art. 385 cod. pen.. La condotta contestata consisteva nell’allontanamento dal luogo ove il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari, dopo avere preventivamente comunicato all’autorità incaricata dei controlli l’intenzione di farsi arrestare per andare in carcere e il tragitto che avrebbe seguito dalla propria abitazione al Commissariato di Pubblica sicurezza.
Il ricorrente è stato poi tratto in arresto a circa un chilometro da casa, lungo il percorso comunicato. I giudici di merito hanno escluso la particolare tenuità del fatto, ostandovi l’abitualità della condotta, avendo il ricorrente già riportato condanne irrevocabili per evasione in due precedenti recenti. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e un vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è articolato su un unico motivo, con il quale si deduce l’inoffensività della condotta, ai sensi dell’art. 49, secondo comma, cod. pen., e la carenza dell’elemento psicologico. Il ricorrente valorizza tre circostanze: la comunicazione preventiva dell’intenzione di allontanarsi, l’aver seguito il percorso indicato e l’essersi lasciato arrestare senza resistenza. Da tali elementi deduce l’assenza di interruzione del controllo e l’inidoneità assoluta della condotta a offendere il bene giuridico protetto.
La Corte dà atto che la giurisprudenza di legittimità ha affrontato casi analoghi con soluzioni non univoche. Un primo orientamento ha escluso l’offensività quando la persona, senza sottrarsi alla possibilità di controllo, si sia allontanata di poco o si sia fatta trovare nei pressi dell’abitazione in attesa delle forze dell’ordine (richiamate Sez. VI n. 16460 del 08.04.2026, Sez. VI n. 44595 del 06.10.2015, Sez. VI n. 43791 del 09.10.2013 e Sez. VI n. 25583 del 05.02.2013). Un secondo orientamento ha invece affermato la responsabilità in casi di allontanamento volontario seguito dalla presentazione presso la stazione dei Carabinieri, anche per chiedere di essere ricondotto in carcere (richiamate Sez. VI n. 8614 del 25.02.2016, Sez. VI n. 22109 del 13.05.2014, Sez. VI n. 52496 del 03.10.2018 e Sez. VI n. 36518 del 27.10.2020).
La Corte aderisce a quest’ultimo indirizzo e ne esplicita la ratio. Il delitto di evasione è reato di condotta a dolo generico, che tutela anche l’efficace presidio delle esigenze cautelari. Perché tale tutela sia effettiva, è indispensabile che l’autorità incaricata dei controlli abbia la concreta possibilità, non esposta a margini di aleatorietà, di conoscere in modo immediato il luogo ove si trova la persona sottoposta a cautela.
Nel caso concreto il ricorrente si è volontariamente allontanato e ha così trasgredito ai doveri connessi al regime custodiale. Egli ha deliberato di riappropriarsi di uno spazio di libertà che la misura cautelare aveva ritenuto inconciliabile con la tutela delle esigenze cautelari e, essendo stato rinvenuto a un chilometro dal domicilio, si è sottratto alla possibilità di immediato controllo. La Corte distingue la fattispecie da quella in cui l’interessato si limiti ad attendere l’autorità nelle immediate vicinanze del luogo di esecuzione della misura.
Né, si osserva, era possibile sapere ex ante da parte della polizia giudiziaria se il percorso comunicato sarebbe stato effettivamente seguito. Si è così determinata una situazione in cui, in tempi non trascurabili e in una dimensione spaziale non irrilevante, i controlli non hanno potuto operare con immediatezza e senza aleatorietà. Quanto all’elemento soggettivo, la censura è manifestamente infondata: è sufficiente la consapevolezza di un provvedimento custodiale valido ed efficace e la volontarietà dell’allontanamento. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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