Pena sostitutiva: la conferma del dispositivo è punto della sentenza (Cass. pen. Sez. I n. 29750 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, all’esito dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. il giudice non emette un autonomo provvedimento: se applica la pena sostitutiva integra il dispositivo, se ritiene di non applicarla conferma quello già letto. In entrambi i casi la decisione resta unica e coincide con la sentenza, nella quale la statuizione sulla sostituzione confluisce come mero “punto”. La lettura in udienza della conferma del dispositivo equivale a pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 545, comma 1, cod. proc. pen. Ne deriva che il giudice, anche riconoscendo l’errore e pur prima del passaggio in giudicato, non può emendare la decisione resa pubblica: l’unico rimedio è l’impugnazione della sentenza.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Roma, dopo aver sospeso il processo per una richiesta di pena sostitutiva formulata all’esito della lettura del dispositivo di condanna, confermava il dispositivo nella successiva udienza fissata ex art. 545-bis cod. proc. pen., dando atto della mancata collaborazione dell’imputato e dei difensori all’elaborazione del programma. Il difensore aveva però segnalato di non essere mai stato contattato dall’UEPE; successivamente l’ufficio comunicava che, contattato l’effettivo difensore, era possibile redigere il programma.

L’imputato presentava allora istanza di revoca o di rimessione in termini ai sensi dell’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il giudice dichiarava il non luogo a provvedere, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza e la competenza del magistrato di sorveglianza. Il difensore ricorreva per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che l’istanza era stata proposta prima dell’irrevocabilità e che il procedimento ex art. 545-bis non soffre decadenza per limiti temporali.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso infondato, pur riconoscendo che la soluzione adottata dal giudice di primo grado presentava profili critici. Osserva il Collegio che l’art. 545-bis cod. proc. pen. non impedisce affatto un rinvio dell’udienza ove l’indisponibilità del programma non dipenda dall’imputato; anzi, il tenore della norma suggerisce che, se il giudice dispone di acquisire informazioni dall’UEPE, non possa decidere senza averne conseguito la disponibilità.

Il vero nodo è però un altro. A seguito della conferma del dispositivo, la decisione di rigetto della pena sostitutiva diventa un punto della sentenza non suscettibile di autonoma impugnazione. Il comma 3 dell’art. 545-bis prevede che il giudice dia lettura del dispositivo «ai sensi e per gli effetti dell’articolo 545», e il comma 4 che possa seguire la lettura della motivazione redatta ai sensi dell’art. 544, comma 1, cod. proc. pen. La lettura in udienza della conferma equivale dunque a pubblicazione della sentenza e segna il momento da cui decorrono i termini per il deposito della motivazione o per l’impugnazione.

Ne consegue che il giudice, anche ammettendo di essere incorso in errore con la conferma del dispositivo e pur prima del passaggio in giudicato, non avrebbe potuto emendare la propria decisione. Il discrimine non è l’irrevocabilità: una decisione intervenuta prima dei termini di impugnazione, ma dopo la pubblicazione, non avrebbe comunque potuto modificare la deliberazione resa pubblica in udienza. L’imputato poteva avversare la valutazione di insufficienza degli atti soltanto mediante impugnazione della sentenza che ha definito il grado di giudizio.

Il Collegio dichiara di conformarsi al principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 34255 del 7/10/2025, Rv. 289131-01), secondo cui la decisione sulla pena sostitutiva è solo un “punto” che confluisce nel dispositivo della sentenza. Deve quindi escludersi l’esistenza di un’autonoma ordinanza da impugnare unitamente alla sentenza: la decisione è unica e conserva la forma della sentenza, soggiacendo al relativo regime impugnatorio. Seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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