Reitera in cassazione i motivi d’appello senza confronto critico: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 551 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. Nel reato di omicidio stradale di cui all’art. 589 bis cod. pen., la condotta gravemente colposa del terzo non interrompe il nesso di causalità rispetto all’evento mortale quando l’imputato, con la propria condotta, abbia creato l’ostacolo che ha reso inevitabile l’impatto. Il giudice di legittimità non sindaca gli apprezzamenti di fatto dei giudici di merito quando l’impianto argomentativo risulti puntuale, coerente e privo di discrasie logiche.
Il Fatto
A seguito di un sinistro stradale, il Tribunale aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui agli artt. 113 e 589 bis, commi 1, 2 e ultimo comma, cod. pen., concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e condannandolo alla pena di due anni di reclusione. La Corte d’appello, in parziale riforma, riconosciuta d’ufficio l’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., rideterminava la pena in un anno di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al concorso delle condotte contestate, commissiva e omissiva, nella determinazione dell’evento mortale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio rileva anzitutto che la censura proposta reitera quasi pedissequamente il motivo di appello, senza alcun confronto critico con le risposte fornite dai giudici del gravame. Sul punto la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso che riproduce gli stessi motivi respinti in secondo grado e si limiti a prospettare genericamente una presunta carenza o illogicità della motivazione, richiamando Sez. 2 n. 27816 del 22.03.2019, Sez. 3 n. 44882 del 18.07.2014 e Sez. 6 n. 20377 del 11.03.2009.
Nel merito della ricostruzione, la Corte osserva che l’imputato, nel porsi contromano frontalmente all’autovettura della vittima, ha creato un ostacolo sulla strada, peraltro in alcun modo necessitato, nella consapevolezza che altri soggetti potessero sopraggiungere. L’impianto argomentativo della sentenza impugnata è giudicato puntuale, coerente e idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito, avendo i giudici di secondo grado esaminato le deduzioni difensive.
Quanto alla posizione dei veicoli, la Corte di merito ha accertato, sulla base della deposizione del consulente tecnico, delle dichiarazioni del passeggero e della misurazione delle corsie e delle autovetture, che i mezzi non si trovavano all’estremo margine della carreggiata, ma ostruivano la corsia di destra ben oltre la parte centrale e mediana. Tale situazione costituiva la conseguenza dello scopo perseguito dall’imputato con la manovra, ossia ostruire il passaggio e bloccare l’altra autovettura.
La sentenza puntualizza che l’addebito colposo si fonda sull’elemento centrale che la vittima si trovò a piedi fuori dal veicolo non già a seguito di uno scontro, ma in ragione dell’intimazione dell’imputato che si pose contromano contro la sua vettura, sì che, se tale concreta situazione non si fosse realizzata, l’investimento letale del pedone non avrebbe avuto luogo. Quanto all’apposizione del triangolo, la Corte d’appello ha escluso, sulla base delle risultanze istruttorie, che lo stesso sia stato collocato prima del sinistro, rilevando che tale circostanza, anche ove provata, non avrebbe attenuato la responsabilità ma l’avrebbe aggravata, qualificando la colpa come colpa cosciente. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 113 c.p. – Cooperazione nel delitto colposo
- Art. 589-bis c.p. – Omicidio stradale o nautico
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso