Tentato omicidio: idoneità atti valutata ex ante, irrilevante pericolo di vita (Cass. pen. Sez. I n. 37848 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati di danno, e segnatamente nel tentato omicidio, la idoneità dell’azione esprime la potenzialità lesiva dell’atto e va valutata ex ante, con riferimento alla situazione che si presentava all’agente al momento del compimento dei colpi, secondo le condizioni meramente prevedibili nel caso concreto. Essa non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, sicché è irrilevante che la vittima sia stata o meno in pericolo di vita e che la prognosi di guaribilità sia stata breve. L’univocità dell’azione, a sua volta, si desume dai dati della condotta non equivocamente offensivi: comportamento antecedente e susseguente, natura del mezzo, parti del corpo attinte, reiterazione dei colpi. Il giudice deve pertanto accertare la cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a cagionare la morte con certezza o alto grado di probabilità secondo le regole di comune esperienza.
Il Fatto
Con sentenza del 14 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale di Avellino, ha riqualificato in lesioni aggravate i fatti contestati al capo 1, originariamente qualificati come tentato omicidio del coniuge e del figlio, rideterminando la pena complessiva in quattro anni di reclusione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella parte relativa alla riqualificazione. A sostegno della sussistenza del tentativo il ricorrente richiama la portata micidiale dell’arma utilizzata, la natura vitale dei distretti corporei attinti e la reiterazione dei colpi, contestando il criterio della durata della prognosi adottato dal giudice del merito.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione accoglie il ricorso e censura la motivazione della sentenza impugnata per manifesta illogicità in punto di qualificazione giuridica del fatto. Il ragionamento dei giudici di appello si fonda su un dato — la breve durata della prognosi e l’incerta natura delle ferite — che non è decisivo nel percorso logico sull’idoneità dell’azione.
La Corte ribadisce che l’idoneità degli atti deve essere valutata ex ante, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputata al momento dell’azione (Sez. I n. 20601 del 2023; Sez. I n. 52043 del 2014) e non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (Sez. I n. 32851 del 2013). Ne deriva l’irrilevanza del fatto che la vittima sia o meno stata in pericolo di vita.
Il riferimento alla natura delle ferite, se da taglio o meno, costituisce ulteriore passaggio illogico, poiché non considera che la vittima si è difesa bloccando il colpo e che è intervenuto il figlio a impegnare la madre. Manca, nella sentenza impugnata, la valutazione delle concrete modalità dell’atto lesivo: comportamento difensivo della vittima ed eventuali circostanze che abbiano turbato lo svolgimento dell’azione criminosa costituiscono un passaggio logico decisivo (Sez. I n. 24173 del 2022).
Quanto al dolo, la circostanza che l’imputata avrebbe potuto portare a termine l’azione in altro momento non è di per sé decisiva. La mancata reiterazione delle coltellate non esclude la volontà omicida se, per modalità operative e arma impiegata, l’azione era idonea a causare la morte e l’evento non si è verificato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente (Sez. I n. 45332 del 2019; conformi Sez. I n. 19880 del 2025 e Sez. V n. 8907 del 2024).
La sentenza, infine, non motiva sulla riqualificazione del reato in danno del figlio, omettendo ogni confronto con la motivazione di primo grado che aveva ravvisato il dolo alternativo di morte o lesioni. La Corte annulla quindi con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, limitatamente al capo 1, dettando i principi sulla doppia valutazione di idoneità e univocità dell’azione. In applicazione del giudicato progressivo (Sez. Un. n. 3423 del 2021), l’accertamento dei reati diversi dal capo 1 diviene irrevocabile, mentre al giudizio di rinvio resta devoluto il complessivo trattamento sanzionatorio (Sez. Un. n. 1 del 2000).
Nota della Redazione
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