Nessun diritto soggettivo alla terapia ABA intensiva se il piano terapeutico ASL (TAR Lazio n. 835 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni di cura dei disturbi dello spettro autistico costituiscono livelli essenziali di assistenza che il Servizio sanitario nazionale deve garantire. Tuttavia in capo al privato non sussiste un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di un determinato e specifico trattamento, quale la metodica ABA intensiva, prima che il Piano terapeutico individualizzato, redatto dalla struttura pubblica designata, abbia individuato la terapia più confacente alla tutela della salute dell’assistito. Requisito imprescindibile per l’erogazione della prestazione, in forma diretta o indiretta, è l’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute. La scelta tra le metodiche disponibili integra un momento di discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o irrazionalità.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico hanno impugnato il progetto terapeutico predisposto dalla ASL, nella parte in cui prevede la terapia cognitivo comportamentale per sole quattro ore settimanali. Hanno chiesto l’accertamento del diritto del figlio a ricevere, in via diretta o mediante rimborso delle spese sostenute presso strutture private, un trattamento intensivo con metodo ABA di almeno dieci ore settimanali, oltre sei ore mensili di supervisione e ulteriori due ore di terapia durante la supervisione, per quarantotto mesi.

La Regione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; la ASL ha chiesto il rigetto. In sede cautelare il Tribunale aveva accolto l’istanza nei limiti della terapia già prevista dal progetto aziendale. Parte ricorrente ha insistito per una consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’eccezione della Regione. Pur trattandosi di ricorso non impugnatorio di atti regionali, dal complesso della difesa delle ASL emerge un ruolo decisivo della Regione nella gestione delle liste di attesa e nella garanzia effettiva dei diritti controversi.

Nel merito il ricorso è infondato e non richiede l’acquisizione di una consulenza tecnica d’ufficio. Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che subordina l’erogazione a carico del Servizio sanitario alle prestazioni con evidenze scientifiche di significativo beneficio, e dall’art. 3 della legge n. 134 del 2015, che inserisce nei LEA la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato con metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. Il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 richiama tale criterio all’art. 60.

Richiamando Cons. St. n. 2119 del 2022, il Tribunale riconosce che anche la terapia ABA rientra tra i LEA. Ciò non basta a fondare la pretesa. In capo al privato non esiste un diritto soggettivo perfetto alla specifica metodica, se non dopo che il piano individualizzato abbia individuato la terapia più confacente. L’amministrazione sceglie secondo la migliore scienza ed esperienza disponibili.

Il Collegio aderisce ai principi espressi da Cons. St., Sez. III, n. 6785 del 2024. Le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità del 2023 validano l’efficacia della metodica ABA solo sui bambini fino ai sette anni; nei soggetti in fascia adolescenziale non si riscontra la relazione lineare tra incremento dell’intensità e aumento dell’outcome. Le evidenze raccomandano quindi una valutazione caso-specifica. La mera non esclusione della metodica non impone di valutarne l’applicabilità a prescindere dalla fascia di età.

Nel caso concreto il progetto aziendale appare conforme alle linee guida, che nell’adolescenza non contemplano l’ABA intensiva, ed è frutto di analisi del servizio competente, che tiene conto dell’età, del profilo di funzionamento e del percorso seguito. Il fabbisogno invocato dai genitori si fonda unicamente su una relazione del centro privato. La richiesta non è suffragata da idonea documentazione medica, né si ravvisano vizi di manifesta irragionevolezza. Quanto agli interventi in ambito scolastico, il riferimento per il quadro complessivo è il Progetto di vita di cui all’art. 18 del d.lgs. 3 maggio 2024 n. 62. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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