Riconoscimento titolo specialistico extra UE richiede durata minima della direttiva (TAR Lazio n. 831 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento di un titolo di formazione medica specialistica conseguito in un Paese terzo non può fondarsi su una mera equivalenza sostanziale tra percorsi formativi, ma presuppone il rispetto della durata minima di formazione stabilita per ciascuna specializzazione dall’allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE. L’art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206/2007 impone tale durata minima per le qualifiche specialistiche non acquisite in uno Stato membro, sicché l’amministrazione non dispone di alcun margine per sopperirvi mediante misure di compensazione. L’abrogazione della lettera a) dell’art. 22 d.lgs. n. 206/2007 non elimina il requisito temporale, che la legge richiama espressamente per le professioni del titolo III, capo IV. Ove il diniego si fondi sulla carenza di un requisito di legge e non su valutazioni di discrezionalità tecnica, la mancata indizione della conferenza di servizi di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 206/2007 non integra vizio del provvedimento.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Ministero della Salute alla propria istanza di riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria, conseguito in Moldavia presso un’Università di Chisinau. Il percorso estero consisteva in un corso di laurea di sei anni, concluso nel 1996, seguito da un anno di formazione post universitaria in medicina generale svolto tra il 1996 e il 1997.
La ricorrente ha poi conseguito in Italia la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Brescia nel 2012, con immatricolazione diretta al sesto anno, e l’abilitazione all’esercizio professionale nel 2013. Il Ministero ha respinto l’istanza con preavviso di diniego e successivo provvedimento confermativo, rilevando che il titolo estero corrisponde a una laurea magistrale e non a una specializzazione post laurea. Da qui il ricorso, articolato in due motivi, per violazione del d.lgs. n. 206/2007 e per carenza di motivazione in ordine alla mancata attivazione della conferenza di servizi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, che disciplina la domanda di riconoscimento e la facoltà dell’amministrazione di indire la conferenza di servizi, e dall’art. 22 dello stesso decreto, dedicato alle misure di compensazione. Ha poi richiamato l’art. 34, comma 4, che vieta di riconoscere una formazione specialistica di durata inferiore a quella fissata nell’allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE.
Nel caso concreto, il corso seguito in Moldavia non costituisce una specializzazione, ma un corso di laurea: la stessa ricorrente lo ha utilizzato per ottenere il riconoscimento della qualifica di medico chirurgo e per l’accesso abbreviato al sesto anno del corso italiano. Tale rilievo, già formulato dall’amministrazione, è stato ritenuto dal Tribunale dirimente e coerente con la documentazione prodotta.
La Corte ha affrontato il tema delle misure compensative, ricordando che il d.lgs. n. 15 del 2016 ha abrogato la previgente lettera a) dell’art. 22, che consentiva la compensazione quando la formazione estera fosse inferiore di almeno un anno. Da ciò non discende, però, che la durata dei corsi debba sempre coincidere con quella italiana. Il Collegio ha richiamato la sentenza n. 1793/2023 del Consiglio di Stato, convenendo sull’interpretazione generale della norma.
Il passaggio centrale è però un altro: l’art. 22, comma 5, come sostituito dalla legge n. 238 del 2021, nel suo ultimo periodo fa salva l’applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione per le professioni del titolo III, capo IV, quando le qualifiche non siano acquisite in uno Stato membro. La norma, in linea con l’art. 2, par. 2, della direttiva 2005/36/CE e con l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, impone quindi il rispetto della durata minima anche nel regime generale, come già affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 733/2025.
Quanto alla conferenza di servizi, il Tribunale ha condiviso la posizione dell’amministrazione: il diniego si fonda sulla carenza di un requisito di legge e non su aspetti di discrezionalità tecnica, con la conseguenza che la sua mancata convocazione non vizia il provvedimento. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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