Diritto alla terapia ABA per il minore autistico e rimborso delle spese (TAR Calabria n. 202 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il minore affetto da disturbo dello spettro autistico ha diritto ad essere preso in carico dal servizio sanitario regionale ai fini dell’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), prestazione riconducibile ai Livelli Essenziali di Assistenza. Il diritto all’erogazione può essere soddisfatto in via diretta ovvero indiretta, mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia presso professionisti privati. La discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria non è immune dal sindacato giurisdizionale quando contrasti con le regole tecnico-scientifiche che governano la materia, nella specie le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. L’inadempimento dell’obbligo di presa in carico legittima il risarcimento dei danni patrimoniali documentati e dei danni non patrimoniali dei genitori, nonché il danno da perdita di chance patito dal minore.

Il Fatto

I genitori di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico, accertato all’età di trenta mesi e confermato da successivi accertamenti, chiedevano all’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente la presa in carico della figlia per la terapia cognitivo-comportamentale con metodo A.B.A., oltre al rimborso delle somme già corrisposte ai professionisti privati che avevano erogato il trattamento.

L’istanza del 2021 rimaneva senza riscontro. I genitori avevano già ottenuto, in sede cautelare davanti al giudice ordinario, un’ordinanza che condannava l’ASP a garantire venti ore settimanali di terapia. Per le spese sostenute nel periodo anteriore a quel provvedimento il giudice del lavoro aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il ricorso, dapprima dichiarato inammissibile per la sua natura collettiva, viene riproposto e giunge alla decisione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando l’efficacia preclusiva del giudicato esterno formatosi sulla giurisdizione del giudice amministrativo.

Superata la questione processuale, la Corte affronta il merito e dichiara infondata la tesi dell’ente secondo cui la propria discrezionalità tecnica sarebbe insindacabile. Il sindacato del giudice amministrativo resta integro ove l’azione amministrativa contrasti con i principi di logicità e ragionevolezza e violi le regole tecnico-scientifiche della materia, coincidenti con le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità sul trattamento dell’autismo.

Nel ricostruire il quadro normativo, il Tribunale richiama la propria recente sentenza n. 94/2026, cui rinvia, e conferma che il trattamento A.B.A. è sussumibile nei L.E.A. erogati dal servizio sanitario. Sul piano probatorio, la Corte valorizza gli esiti della c.t.u. disposta nel giudizio cautelare, acquisibile come argomento di prova ex art. 11, comma 6, c.p.a., e osserva che l’ordinanza cautelare, priva di stabilità, non è idonea al giudicato ma è invocabile nel merito.

La consulenza tecnica accerta la validità scientifica del metodo A.B.A., il concreto beneficio per la salute della minore e la necessità di venti ore settimanali di trattamento, di cui cinque destinate alla formazione della famiglia e degli insegnanti, fino al compimento del diciottesimo anno di età. L’ASP, pur avendo riconosciuto la patologia, non aveva prescritto il trattamento A.B.A. né aveva indicato alcuna terapia alternativa specifica, limitandosi a prescrizioni generiche.

Il Collegio accerta quindi l’inadeguatezza delle cure prestate e condanna l’Azienda alla presa in carico della minore, in via diretta o mediante rimborso, oltre al pagamento delle somme documentate per la terapia privata, quantificate in € 18.566,00 al netto di quanto già corrisposto, con esclusione delle mere note di debito prive di prova dell’esborso. Accoglie inoltre la domanda risarcitoria dei genitori per i danni non patrimoniali, liquidati equitativamente, e quella del minore per perdita di chance, liquidata per equivalente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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