Casa funeraria in corpo autonomo esclude interferenze condominiali (TAR Abruzzo n. 2 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste il fumus del ricorso avverso il provvedimento autorizzativo all’esercizio di casa funeraria nell’ipotesi in cui l’attività sia destinata a svolgersi in un corpo di fabbrica autonomo rispetto agli altri corpi che compongono il condominio, senza interferenze con le unità abitative e con gli altri spazi comuni. L’insussistenza del periculum non rileva, in quanto il provvedimento impugnato deve ritenersi non suscettibile di sospensione cautelare quando, ad una sommaria delibazione, non emerga la fondatezza del gravame. L’eventuale inclusione delle aree limitrofe in zona residenziale di ristrutturazione è irrilevante ove l’edificio oggetto di causa ricada in zona di rispetto stradale e di rispetto dell’abitato, normate rispettivamente dagli artt. 77 e 74 delle NTA.

Il Fatto

Un condominio e alcuni condomini impugnavano il provvedimento comunale con cui era stata autorizzata l’apertura di una casa funeraria in un corpo di fabbrica del complesso condominiale, chiedendone la sospensione cautelare. A sostegno dell’istanza deducevano la violazione delle norme regionali e del Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché l’incompatibilità dell’attività con la destinazione residenziale dell’area, in quanto insistente in una zona residenziale di ristrutturazione del capoluogo. Si costituiva la società controinteressata, opponendosi all’accoglimento dell’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, ha ritenuto che il ricorso non fosse suscettibile di accoglimento in quanto, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, non emergeva il fumus boni iuris.

In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che, sulla base della documentazione prodotta, il corpo di fabbrica destinato a casa funeraria risultava autonomo rispetto agli altri corpi di fabbrica del condominio. Da tale autonomia derivava la possibilità di svolgere tutte le attività connesse alla casa funeraria senza interferenze con i restanti corpi che compongono il condominio, così venendo meno il presupposto fattuale delle doglianze dei ricorrenti.

Il Collegio ha inoltre osservato che non risultavano sufficientemente documentate le condizioni ostative previste dalla legge regionale e dall’articolo 17 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera consiliare del Comune, richiamata in ordinanza.

Quanto alla censura relativa alla destinazione urbanistica dell’area, il TAR ha evidenziato come lo stesso ricorrente avesse affermato che l’edificio oggetto di causa ricade in parte in zona di rispetto stradale, normata dall’art. 77 delle NTA, e per la restante parte in zona di rispetto dell’abitato, normata dall’art. 74 delle stesse NTA. Ne conseguiva l’irrilevanza della circostanza che le aree limitrofe fossero inserite nella zona residenziale di ristrutturazione di cui all’art. 45 delle NTA.

Il TAR ha pertanto respinto la domanda cautelare, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società proprietaria dell’immobile, nel termine di giorni trenta dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 1000, oltre accessori di legge, in favore della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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