Termine di 60 giorni per la contestazione disciplinare decorre dagli accertamenti preliminari (Cons. Stato n. 5361 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare di stato del personale militare, il termine di sessanta giorni per la contestazione degli addebiti, previsto dall’art. 1392, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, decorre solo dalla conclusione degli accertamenti preliminari, che l’Amministrazione può svolgere entro il termine di 180 giorni dalla conoscenza del fatto. Tale termine di centottanta giorni non è perentorio, in mancanza di espressa previsione di legge, e la sua scadenza non produce decadenza dal potere sanzionatorio. La conclusione degli accertamenti preliminari coincide con l’avvio dell’inchiesta formale, dal quale soltanto iniziano a decorrere i sessanta giorni fino alla contestazione degli addebiti.

Il Fatto

Il ricorrente, caporal maggiore scelto dell’Esercito italiano in servizio presso un reggimento logistico, veniva trovato in stato di ubriachezza in un locale pubblico, con conseguente sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 688 cod. pen., irrogata con verbale dei carabinieri. Sottoposto a visita medica presso il servizio sanitario del proprio reggimento, riceveva diagnosi di sospetto disturbo da abuso da alcool.

Avviato il procedimento disciplinare, gli addebiti venivano contestati e la Commissione di disciplina si esprimeva per la perdita del grado. Il Ministero della Difesa irrogava quindi la sanzione della perdita del grado per rimozione, con cessazione dal servizio permanente. Il ricorso al TAR Piemonte veniva respinto; il militare proponeva appello, deducendo la tardività dell’azione disciplinare per mancato rispetto del termine di sessanta giorni.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta l’unico motivo di appello, incentrato sulla violazione dell’art. 1392 del d.lgs. n. 66/2010 e sulla asserita tardività dell’avvio dell’azione disciplinare. Il Collegio dichiara di prescindere dall’esame dell’ammissibilità dell’appello, per la sua genericità, e ne rileva la palese infondatezza.

La regola sostanziale è ricostruita testualmente: ai sensi dell’art. 1392, comma 2, il procedimento disciplinare di stato deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall’autorità competente nei termini previsti dalle richiamate disposizioni regolamentari. Tali disposizioni, contenute nel d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, prevedono per gli accertamenti preliminari disciplinari di stato il termine di 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente.

Ne deriva che il termine di sessanta giorni, di cui si assume la violazione, decorre solo successivamente al termine di centottanta giorni assegnato all’Amministrazione per gli accertamenti preliminari, richiamando il Collegio C.G.A., 11 gennaio 2021, n. 24. Il termine non è peraltro ritenuto perentorio, non essendovi apposita previsione di legge in tal senso, come confermato da Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 484, sez. II, 14 luglio 2022, n. 6024 e C.G.A., 14 agosto 2025, n. 667. La giurisprudenza aggiunge che la conclusione degli accertamenti preliminari è integrata con l’avvio dell’inchiesta formale, con il quale sono assegnati i sessanta giorni fino alla contestazione degli addebiti (Cons. Stato, sez. II, 21 novembre 2024, n. 9372 e n. 6653 del 2025).

Applicando tali coordinate al caso, il procedimento è tempestivo: gli accertamenti preliminari si sono svolti dal 30 gennaio 2022 fino al 20 giugno 2022, quando è stata avviata l’inchiesta formale, e nei successivi sessanta giorni, in un termine molto inferiore, gli addebiti sono stati contestati. Nessuna estinzione per decorso dei novanta giorni dall’ultimo atto di procedura. Il Collegio osserva inoltre che il Comandante ben poteva attendere la ricezione formale del verbale di contestazione e gli ulteriori accertamenti sulla dipendenza alcolica del militare. L’appello è respinto, con conferma della sentenza appellata e parziale integrazione della motivazione; le spese, liquidate in complessivi euro 3000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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